Sanatoria edilizia, compatibilità ambientale ed organo competente
Con l’art. 6 della l. n. 171/1973 le competenze consultive in merito alla compatibilità ambientale delle opere edilizie erano state attribuite alle Provincie. Tuttavia, per quanto concerne la laguna veneta, in virtù dell’art. 4, c. 3 della l. 4 agosto 1991, n. 360, si dispone che la competenza ad esprimersi circa gli abusi eseguiti nel comprensorio spetti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, il cui parere è vincolante.
Si deve tuttavia prestare attenzione al regime temporale del riferito passaggio di competenze consultive dalla Provincia alla Commissione per poter stabilire quale autorità sia competente, rilevando così la disciplina in vigore al tempo di emissione del parere.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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