Gli impianti di distribuzione carburanti non sono opere pubbliche collocabili entro la fascia di rispetto cimiteriale
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2724 del 2025, ha interpretato il comma 5 dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934, come risultante per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 166/2002, nel senso che nella fascia di rispetto cimiteriale non si possono collocare gli impianti di distribuzione dei carburanti.
Tale comma stabilisce che: "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".
Il Consiglio di Stato ha precisato che: "La tesi della invocata equiparazione degli impianti di distribuzione dei carburanti alle opere pubbliche, ai fini della applicazione della deroga al vincolo cimiteriale, ai sensi dell’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 non può essere condivisa. Gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere ricompresi fra le opere di urbanizzazione secondaria e, pertanto, sono da considerare infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2018 n. 6277); detti impianti non rientrano tuttavia nel novero delle opere pubbliche in senso stretto, ossia delle opere realizzate per conto e nell’interesse di un ente pubblico, e non possono beneficiare pertanto delle previsioni di cui all’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 (nel testo emendato dalla l. n. 166/2002), che è norma eccezionale e di stretta interpretazione, che consente di costruire in zona di rispetto cimiteriale unicamente con riguardo alle fattispecie ivi previste (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017 n. 5873)".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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