Impianti fotovoltaici e fascia di rispetto cimiteriale
Secondo una sentenza del TAR Piemonte del 2012, un impianto fotovoltaico a terra potrebbe essere costruito all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, in quanto da un lato non sarebbe assimilabile ad un “edificio” quanto ad inamovibilità, e dall’altro trattasi di strutture non destinate ad essere occupate da persone.
Ne consegue che sia la ratio di tutela sanitaria sia la preservazione delle potenzialità di espansione del cimitero, tutelate dall’art. 338 TULS, sarebbero fatte salve.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Diciamo pure che l’art. 20 c.3 , del D,lgs, n. 199/2021 inserisce come aree idonee i parcheggi, per cui visto che in fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi i parcheggi, risultano compatibili-
A livello statale è in vigore il Dlgs n. 199/2021 che individua le aree “idonee” ope legis – a livello regionale invece la deliberazione n. 119/CR del 23 ottobre 2012, e in ultimo il PDL N. 97 – NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA –
Infine non saprei cosa voglia dire quel “potrebbe”-
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