Vincolo cimiteriale e normativa regionale veneta
Il TAR Veneto ha lodato un Comune per aver correttamente ricostruito l’evoluzione della normativa regionale in materia di vincolo cimiteriale.
La l.r. Veneto 4/2015 aveva inserito il comma 4-bis all’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, prevedendo espressamente che nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’art. 338, co. 5 T.U. leggi sanitarie, “l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT”.
La formulazione attualmente vigente invece (frutto della riscrittura ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016) ha inteso restringere le ipotesi in cui è ammessa, eccezionalmente, l’edificazione in quelle medesime zone, prevedendo che “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”.
Essendo espressamente previsto – perché possa essere disposta la riduzione della fascia di rispetto – che si motivi in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico alla riduzione della fascia di rispetto, è chiaro che gli interventi ammissibili devono tendere al perseguimento di interessi pubblici di rango superiore a quelli tutelati dalla fascia di rispetto e che tali non possono considerarsi gli interventi volti allo sfruttamento residenziale dell’area, tenuto conto, peraltro, della necessità di salvaguardare la sacralità dei luoghi, certamente pregiudicata da una più intensa presenza umana.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Pensavo si trattasse delle fasce ridotte dai comuni anni addietro (e già individuati nelle tavole del PI), a seguito di delibera comunale e parere delle Aulss. Anche su quelle non si può costruire se dentro i 250 mt
No, si riferisce alle nuove riduzioni
Una precisazione: Quando si afferma ‘nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto, immagino che si faccia riferimento alle aree già soggette a riduzione e non a quelle che potrebbero essere ulteriormente ridotte. Per quanto riguarda gli ‘interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica’, questi possono essere realizzati esclusivamente nelle fasce già ridotte e non in quelle da ridurre.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!