La cd. vicinitas commerciale
Il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Il concetto di vicinitas commerciale è definito, in generale, come la posizione dei soggetti i quali agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata.
La P.A. può limitare o escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali solo in relazione alla necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali come previsto dall’art. 31 d.l. 201/2011, come convertito dalla l. 214/2011. Infatti, ammettere il ricorso alla tutela giurisdizionale per interessi di tipo diverso comporterebbe una limitazione della libera concorrenza, a salvaguardia di posizioni commerciali già acquisite e in contrasto con il principio eurounitario di libera concorrenza cui debbono ispirarsi le attività commerciali.
In caso di impugnazione degli atti relativi all’apertura di una nuova attività commerciale, occorre dimostrare il pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’intervento assentito che deve essere significativo e provato in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere dalla mera vicinitas commerciale, dato il rilievo attribuito dall’UE e dal legislatore nazionale alla libertà di concorrenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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