L’accesso agli atti non può essere utilizzato per “vigilare” sulle attività commerciali
Nel caso di specie, un privato avanzava un’istanza di accesso agli atti al Comune al dichiarato fine di accertare se l’attività commerciale di un certo bar fosse effettivamente esercitata in conformità alla normativa vigente, ovvero se fosse in corso una situazione di tolleranza o inerzia da parte del Comune in ordine a possibili irregolarità dell’esercente. Il privato faceva poi riferimento a un non meglio esplicitato interesse imprenditoriale qualificato, volendo lui avviare una propria attività di bar.
Il Comune rigettava l’istanza; il TAR Sardegna ha concordato con l’Ente locale.
Il privato aveva invocato un generico interesse “di vigilanza”, sull’operato della P.A., idoneo a trasmodare in un non consentito “controllo generalizzato”, dell’attività amministrativa, che non è ammesso (art. 24, co. 3 l. 241/1990) e in relazione al quale manca un collegamento funzionale tra gli atti richiesti e la posizione giuridica qualificata del richiedente. L’accesso agli atti non può ridursi a uno strumento volto a soddisfare un intento meramente emulativo, trasmodando in un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, dovendo essere supportato da un interesse personale e concreto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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