Legge veneta contro la ludopatia

17 Set 2019
17 Settembre 2019

Sul BUR n. 103 del 13 settembre 2019 è stata pubblicata la legge regionale del Veneto n.   38 del 10 settembre 2019, recante "Norme sulla prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico".

Segnaliamo i commi da 4 a 6 dell'art. 7:

  1. I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.
  2. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:
  3. a)    nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
    b)    nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

legge regionale Veneto 38 del 2019

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

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