Precisazioni sulla SCIA per gli spettacoli dal vivo

10 Dic 2025
10 Dicembre 2025

L’art. 7, co. 2 d.l. 201/2024, come convertito nella l. 16/2025, afferma che, al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 01.01.2025, fuori dei casi previsti dagli artt. 142 e 143 del regolamento di esecuzione del TULPS, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA ordinaria, presentata dall’interessato al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Con l’art. 34 l. 2 dicembre 2025, n. 182, sono stati introdotti i seguenti commi 2 bis-quater all’art. cit., a precisazione delle modalità di presentazione di tale SCIA.

Si è precisato che quest’ultima indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, e di una relazione tecnica di un ingegnere, architetto, perito industriale o geometra iscritto all’albo che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni (co. 2-bis).

L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA alla P.A. (co. 2-ter).

Quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, la P.A., ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al Capo VI del d.P.R. 445/2000, può adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni (co. 2-quater).

Post di Alberto Antico – avvocato

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