Quando si ha la piena conoscenza dell’apertura di un centro commerciale

28 Lug 2014
28 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1032 stabilisce quando si forma la piena conoscenza dell’apertura di un centro commerciale.

A tal proposito si legge: “Al fine di comprovare la effettiva conoscenza dell’apertura, il Comune e la controinteressata allegano degli inserti pubblicitari che attestano l’intensa campagna di informazione che ha preceduto l’apertura della struttura, e degli articoli di quotidiani locali che contengono la cronaca dei problemi di affollamento di clienti e di congestione del traffico riscontrati a seguito dell’apertura del centro commerciale (cfr. doc. 17 allegato dal Comune; doc. 1 allegato dalla controinteressata).

A tale rilievo replica la ricorrente sostenendo che non è corretto ritenere provata l’effettiva conoscenza dell’esistenza di atti lesivi da articoli di quotidiani, richiamandosi in proposito alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3299.

L’ordine di idee espresso dalla parte ricorrente non può essere condiviso.

Infatti la sentenza del Consiglio di Stato richiamata si riferisce in realtà ad un caso diverso da quello in esame in cui era la notizia del rilascio dei titoli abilitativi prima dell’apertura dell’esercizio tratta dalla stampa locale a non essere ritenuta sufficiente a costituire fatto notorio, e quindi piena conoscenza, del loro rilascio.

A diverse conclusioni si deve giungere invece (lo afferma espressamente anche la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3299) qualora si tratti di una fattispecie, come quella in esame, in cui è già avvenuta l’apertura dell’esercizio.

Infatti costituisce un principio ricorrentemente affermato in giurisprudenza che la presunzione di piena conoscenza dell'autorizzazione nei suoi elementi fondamentali, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione della licenza di commercio da parte di chi paventi uno sviamento della propria clientela derivante dal nuovo esercizio, possa essere riferita alla circostanza obiettiva dell'apertura dello stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 10 ottobre 2003, n. 8248; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 21 febbraio 1995, n. 90; Tar Piemonte, Sez. I, 23 maggio 1987, n. 207), con la precisazione che tuttavia l’apertura dell’esercizio non costituisce un dato di riferimento automatico e vincolante, ma rilevante come fatto storico, da rapportarsi, caso per caso, al concreto svolgimento della situazione di fatto e al tipo di censure dedotte.

Orbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie siano allegati elementi sufficienti a comprovare la piena conoscenza dell’esistenza degli atti lesivi già dal 24 ottobre 2013, data dell’apertura del centro commerciale, e pertanto la tardività della loro impugnazione avvenuta con atto notificato solo il 7 gennaio 2014.

Sul punto infatti il Collegio ritiene che non vi siano elementi per discostarsi dalle conclusioni in proposito raggiunte con riguardo ad un caso per molti aspetti analogo a quello in esame (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 21 agosto 2012, n. 1171), dato che, anche nel caso di specie, vi sono una pluralità di elementi che inducono a ritenere l’apertura del centro commerciale idonea a costituire il momento in cui la ricorrente ha acquisito piena conoscenza dell’esistenza di atti lesivi che avrebbero comportato la necessità di attivarsi senza indugio a tutelare giurisdizionalmente i propri interessi”.

Nella stessa sentenza il Collegio chiarisce quando è possibile ricorrere alla presunzioni per provare un fatto ignoto: “Orbene, in tale contesto, nel quale il Comune di Villorba e la controinteressata hanno documentato che vi è stata un’intensa campagna pubblicitaria che ha preceduto l’apertura del centro commerciale e che la stampa locale ha dato conto dei problemi di affollamento di clienti e di congestione del traffico generati dall’apertura del centro commerciale (cfr. doc. 17 allegato dal Comune; doc. 1 allegato dalla controinteressata), vi sono sufficienti elementi per far ritenere che l’apertura del centro commerciale assurga a fatto generalmente conosciuto a livello locale dagli operatori commerciali e ancor più dalla ricorrente che aveva già presentato ricorsi e ancor più recentemente una diffida e un’istanza di accesso per impedire l’apertura della struttura, e che quindi sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., consentono di provare il fatto ignoto attraverso fatti noti e, in ultima analisi, oltre ogni ragionevole dubbio, la circostanza che dalla data dell’apertura della struttura della parte controinteressata la ricorrente ha avuto una cognizione piena ed effettiva sull’esistenza delle autorizzazioni rilasciate e del loro carattere pregiudizievole per la propria attività, ben avendo gli strumenti per valutare il loro grado di effettiva lesività, e si sarebbe dovuta quindi attivare per impugnarli nel termine di decadenza (circa l’ammissibilità del ricorso a presunzioni, qualora assurgano a dignità di prova, per dimostrare la piena conoscenza del provvedimento lesivo da parte del ricorrente cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2000, n. 5668; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 1993, n. 649)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1032 del 2014

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