L’istituto della occupazione acquisitiva è stato espunto dall’ordinamento italiano – questioni in materia di risarcimento del danno

28 Lug 2014
28 Luglio 2014

Segnaliamo anche questo interessante passaggio della sentenza del TAR Veneto n. 995 del 2014: "4.2 Sempre dalla pronuncia del Tribunale di Venezia è possibile evincere che, ancora, nel successivo quinquennio dall’immissione in possesso non era stata decretata l’espropriazione definitiva e, ciò, pur essendo stata realizzata l’opera stradale con irreversibile trasformazione del suolo comportante la perdita della proprietà.

4.3 Le domande di risarcimento riconducibili all’avvenuta acquisizione in proprietà da parte dell’Anas presuppongono, tuttavia, la perdurante efficacia nel nostro ordinamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, che però è stato espunto sia, a seguito dell'intervento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo sia, ancora, in conseguenza dell'entrata in vigore del'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001. 

4.4 A questa conclusione, induce, altresì lo stesso art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 34, primo comma, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione e, ciò, sotto condizione  sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del dieci per cento rispetto al valore venale del bene (in questo senso Cass. civ., Sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705).

4.5 E’ stata proprio l’interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ad eliminare ogni possibilità di individuare sistemi di
acquisizione che miravano ad individuare fatti o comportamenti (e quindi l'avvenuto completamento dell'opera pubblica o la richiesta del solo risarcimento come momento abdicativo implicito della proprietà) idonei a sostituire i sistemi legali di acquisto della proprietà.

4.6 Il venir meno dell’istituto dell’occupazione acquisitiva comporta che l’Amministrazione può diventare proprietaria dell’area o con un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001, o in conseguenza di una cessione volontaria o, ancora, con l’emanazione di un provvedimento di esproprio (in questo senso T.A.R. Toscana sez. III del 29/11/2013 n. 1655 e Consiglio di Stato sez. IV del 29/08/2011 n. 4833).

4.7 Detta ultima circostanza si è verificata nel caso di specie, laddove in particolare il decreto di esproprio non è stato nemmeno impugnato dalla parti ricorrenti, con conseguente formarsi del relativo giudicato per quanto attiene la quantificazione dell’indennità di esproprio ivi prevista.

4.8 Ne consegue che vanno rigettate le richieste di risarcimento del danno correlate al venire in essere dell’occupazione appropriativa e del relativo danno presumibilmente verificatosi.

5. Va respinta, altresì, sia la richiesta di risarcimento del danno “non patrimoniale” in quanto non è stata addotta alcuna prova circa il venire in essere dei presupposti idonei a configurarne l’esistenza sia, ancora, la richiesta di risarcimento correlata al presunto deprezzamento del fondo residuo.

5.1 In relazione a detta fattispecie va, peraltro, rilevato che anche il CTU nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, ne aveva rilevato la sua infondatezza, ritenendo che detta fattispecie doveva ritenersi inclusa nella valutazione complessiva dell’area non edificabile.

6. Se quindi non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale era rimasto in capo al ricorrente sino all’emanazione del decreto di esproprio, è possibile giungere a conclusioni differenti per quanto attiene la richiesta di risarcimento correlata al mancato godimento del bene.

6.1 Si è, infatti, affermato (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-02-2012, n. 1130) che “l'unica domanda risarcitoria accoglibile è quella relativa all'illegittima occupazione dei suoli per il danno riferibile all'arco temporale compreso tra l'immissione nel possesso dei medesimi e l'emanazione del decreto di esproprio”.

6.2 Il danno in questione deve, allora, essere liquidato in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 2011, n. 3331).

6.3 Detto risarcimento deve operare con riferimento al momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima e, quindi, dal momento in cui è avvenuta la prima apprensione del bene e, ciò, sia nell’ipotesi in cui l'intera procedura espropriativa sia stata annullata sia, ancora, se – come è avvenuto nel caso di specie, l’immissione nel  possesso sia avvenuta dopo la scadenza del termine previsto nel decreto di occupazione d’urgenza, sino al definitivo trasferimento della proprietà posto in essere dal decreto di espropriazione sopra citato.

6.4 Sul punto si condivide infatti l’opinione di parte ricorrente che individua detto dies a quo nell’avvenuto decorso del termine per operare una legittima immissione nel possesso, termine che, pertanto, è possibile far coincidere con la materiale occupazione dei beni avvenuta in data 24 Marzo 1992.

6.5 In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui il decreto di esproprio è risultato idoneo a produrre i suoi effetti, consentendo l’acquisizione della proprietà.

6.6 Per quanto attiene il quantum del risarcimento è possibile applicare, condividendone le conclusioni, quanto già deciso in un’analoga pronuncia (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 22-10-2013, n. 632), facendo luogo ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 del codice civile che, in quanto tale, prende atto dell’avvenuta quantificazione del valore venale del bene disposta con il provvedimento di esproprio del 31 maggio 2002, calcolando su detta somma la percentuale del cinque per cento annuo, in linea con il parametro fatto proprio dal Legislatore con l'art. 42- bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001.

7. La richiesta di risarcimento per mancato godimento è, pertanto, accolta e per l’effetto si condannano le attuali parti resistenti a
corrispondere alla ricorrente la somma così calcolata e con riferimento al periodo di tempo che intercorre dal 24 Marzo 1992 sino all’avvenuta pubblicazione del decreto di esproprio. 

7.1 Detta somma, costituendo debito di valore (Cass., I, 4.2.2010, n. 2602), dovrà essere rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre sulle somme anno per anno rivalutate dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.

7.2 Le somme così quantificate devono considerarsi dovute sia dall’Anas Spa che dalla Società Campenon bernard SGE in regime
dell’applicazione del principio di solidarietà passiva e, ciò, sulla base delle argomentazioni che hanno consentito di respingere le eccezioni di difetto di legittimazione attiva sopra ricordate. In conclusione il ricorso è accolto limitatamente a quanto sopra specificato, mentre va respinto per la parte rimanente".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 995 del 2014

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