Incremento enorme del consumo di suolo nel 2021/2022

26 Ott 2023
26 Ottobre 2023

Pubblichiamo lo stuidio relativo al consumo di suolo 2021/2022 elaborato da Ispra e presentato ieri 25/10/23 a Genova.

In estrema sintesi risulta che:
1) l'incremento nazionale è stato di circa 77 kmq. ovvero il +10%: si tratta dell'incremento più elevato degli ultimi 11 anni;
2) il consumo di suolo pro-capite è aumentato di 2, 46 mq/abitante, passando dai 348 mq/abitante del 2006 a 364 mq/abitante nel 2022;
3) a livello regionale, gli incrementi maggiori hanno riguardato in ordine di entità, la Lombardia (908 ettari), il Veneto ( 739 ettari), la Puglia ( 718 ettari), l'Emilia-Romagna (635 ettari) e il Piemonte (617 ettari).
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6 replies
  1. Anonimo says:

    Il dato relativo al consumo di suolo apportato dalle varianti deve essere considerato in relazione alle:
    ▪ richieste di localizzandosi esternamente al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, e chiedendo la trasformazione in zona agricola apporta un bilancio positivo al consumo di suolo;
    ▪ le richieste di alcune varianti verdi invece non sono considerate come modifiche positive per il consumo di suolo, in quanto si localizzano internamente al perimetro di urbanizzazione consolidata.

    Per cui >ISPRA, mette in conto immagino tutti gli interventi, e questi consumano suolo, anche se localizzati internamente al perimetro di urbanizzazione consolidata.

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  2. Anonimo says:

    Avremmo che nel 2050 le rilevazioni di ISPRA diranno ancora che si consuma suolo, immagino dovuto al fatto che :

    – il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra “l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale”, di cui alla LR n. 14/2019- attraverso i CER- sintetizzabile nell’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero-

    – e considerando che la Regione Veneto ha introdotto molte deroghe nella sua legge quadro n.14/2017-

    Nel mentre ISPRA fa il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo in base alla L. 132/2016. I dati rilevati e la metodologia di acquisizione sono stabiliti dalla comunità europea nell’ambito del programma Copernicus. Il sistema di classificazione prevede che il consumo di suolo permanente sia stimabile sulla base di una tabella.

    Se un Comune dovesse fare una variante al suo piano regolatore, cambiando l’uso del suolo da agricolo (ZTO E) a zona residenziale di espansione (ZTO C2), per un ammontare di 10 ettari, nello stato “de iure” avremmo un ipotetico “consumo” di suolo pari a 10 ettari.
    Negli anni successivi ISPRA farà il monitoraggio del consumo di suolo usando il metodo convenuto con la comunità europea e vedrà che dei 10 ettari solo 1 ricade nei codici (edifici) e (strade pavimentate). I rimanenti 9 sono stati destinati a parco, verde, orti sociali, attività sportive ricreative e quindi non rientrano nel computo del suolo “consumato”.

    Per cui il consuntivo delle aree che la Regione Veneto ritiene che facciano consumo di suolo è molto diverso da quello di ISPRA-

    La Regione Emilia-Romagna
    NELL’ATTO DI COORDINAMENTO SULLE DOTAZIONI TERRITORIALI
    ART. 9 LR 24/2017
    Ha stabilito dei Minimi quantitativi
    La necessità di introdurre parametri prestazionali nella definizione degli standard che deve essere
    definita dal PUG per le diverse situazioni, ma comunque assicurando un tetto minimo complessivo di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi di 30 mq/abitante, effettivo e potenziale, che va calcolato alla sola scala dell’intero territorio comunale.

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  3. Anonimo says:

    Per avere il quadro complessivo, e non fermarsi al dato pubblicato nel post, i dati sarebbero questi:

    ALLEGATO A DGR nr. 1911 del 17 dicembre 2019

    In sede di approvazione definitiva del provvedimento per determinare la quantità massima di consumo di suolo ammessa fino all’anno 2050, pari a 12.793 ettari (DGR 668/2018), si è pure determinata una quantità di suolo “disponibile” (􀇻 max CS = 8.530 ettari) quale “riserva” per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare, anche alla luce del monitoraggio previsto dal comma 6 dell’art. 4 della LR 14/2017.

    – Allegato A alla DGR 1325/2018, non dovrà comportare il superamento della quantità massima del consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050, pari a 12.793 ettari.

    – quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile ” di 8.530 ettari”.

    Per cui per il Veneto i 739 ettari, sono pari al 3,46% circa –

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  4. Anonimo says:

    Successivamente alla LR. n. 14/2017, sono seguite:

    Bur n. 151 del 31/12/2019
    (Codice interno: 410512)
    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1911 del 17 dicembre 2019
    Criteri di utilizzo della quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018. Leggeregionale 6 giugno 2017, n. 14.
    [Urbanistica]
    Note per la trasparenza:
    In esecuzione della DGR n. 668/2018, approvata in attuazione dell’art. 4 della L.R. 14/2017, sono stati definiti i “Criteri di utilizzo della quantità di suolo disponibile (8.530 ettari), quale “riserva” per le opportune revisioni e rideterminazioni” della quantità di consumo di suolo assegnata e per i Comuni che non hanno ancora avviato la redazione del PAT e per i Comuni che hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come documentato nella Scheda informativa trasmessa dai Comuni stessi.

    Bur n. 134 del 08/10/2021
    (Codice interno: 458918)
    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1318 del 28 settembre 2021
    Definizione dei criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’ “. Deliberazione n. 79/CR del 28 luglio 2021.
    [Urbanistica]
    Note per la trasparenza:
    Con il presente provvedimento, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare, vengono definitivamente approvati i criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 14/2017 redatti dalla Giunta regionale in adempimento di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 14/2017. CHE NON FANNO CONSUMO DI SUOLO-

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    lr. 14/2017- Art. 3
    Obiettivi e finalità.
    3. Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:
    a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

    Art. 4
    Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo.
    1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.

    2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
    a) la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a
    riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei……etc….”

    -in difesa della Regione si potrebbe dire, che si sta consumando il suolo ammesso entro il 2050, come previsto dall’art. 4 c.2, fatto salvo tutte le deroghe previste all’art. 12-

    Art. 4
    DGR N. 668 del 15 maggio 2018-

    MISURE DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
    Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    lr n. 14/2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
    Art. 12
    Disposizioni finali.
    1. Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a):
    a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione
    consolidata;
    b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
    c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
    d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
    semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia
    residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;
    e) gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli
    interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;
    f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
    g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
    h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento
    (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
    2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

    poi all’ Art. 13 -Disposizioni transitorie.

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, fino all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2,
    lettera a):
    a) non è consentito consumo di suolo;
    b) non è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino
    consumo di suolo.

    salvo poi indicare negli artt. successivi tutte le deroga a tali limitazioni-

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