Le controversie sulle agevolazioni finanziarie spettano al Giudice Ordinario
Il T.A.R. Emilia Romagna ha sancito che le controversie in materia di attribuzione e quindi anche di revoca di contributi o agevolazioni finanziarie non rientrano nella giurisdizione esclusiva di cui il giudice amministrativo dispone in materia di concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, lettera b) del codice del processo amministrativo.
Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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