L’ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive non incontra limiti di tempo
La sentenza del TAR Veneto n. 1114 del 2012 si occupa dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive (per totale difformità rispetto a una licenza edilizia del 1968).
Per comodità di lettura, dividiamo in due post gli argomenti trattati dalla sentenza.
Va premesso che il comune era a conoscenza degli abusi gikà dal 1971, dato che all'epoca aveva negato il rilascio del certificato di agibilità propio per questo motivo.
Circa il lungo tempo trascorso, scrive il TAR: "Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’Amministrazione fosse al corrente, già dalla data del diniego di rilascio del certificato di agibilità (avvenuto nel 1971), dell’esistenza degli abusi contestati. Detto comportamento del Comune,
protratto per un così considerevole lasso di tempo, avrebbe ingenerato un affidamento con riferimento alle irregolarità comunque esistenti.
L’eccezione è infondata.
Costituisce principio oramai consolidato in Giurisprudenza in base al quale la repressione degli abusi edilizi non incontra limiti di tempo e, ciò, costituendo l’esercizio di un atto dovuto, in quanto tale, diretto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione (per tutti si veda Consiglio di Stato n. 2010/3955). Analogamente a ciò, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione tra lo stesso interesse pubblico e gli interessi privato, essendo comunque obbligata l’Amministrazione a ricondurre la situazione di diritto a quella di fatto".
Segnaliamo che questa sentenza risulta incoerente con quanto affermato dalla sentenza dello stesso TAR n. 1044 del 2012, pubblicata il 1 agosto 2012 sul vecchio sito di venetoius.
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