Ritiro degli aiuti di Stato
Nel caso di specie, un’impresa riceveva dalla Regione un contributo di derivazione europea per la realizzazione del programma di investimenti consistente nella attivazione di una nuova attività ricettiva. Tre anni dopo, la Regione procedeva all’annullamento d’ufficio della delibera di concessione ex art. 21-nonies l. 241/1990.
L’impresa impugnava il provvedimento, lamentando tra gli altri profili la violazione del termine di 18 mesi – attualmente 12 mesi, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 77/2021 – per l’autotutela.
Il TAR Palermo ha però fatto applicazione del principio affermato dalla Corte di Giustizia dell’UE in materia di doverosità del ritiro degli aiuti di Stato illegittimi, secondo il quale la normativa interna in materia di esercizio dei poteri di secondo grado è recessiva al cospetto della violazione di una norma europea.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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