Calcolo del contributo di costruzione secondo la norma regionale illegittima
Il TAR Veneto ha ribadito, sulla scorta della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12/2018, che dinanzi all’errore del Comune che applichi una normativa regionale illegittima e/o ponga in essere un errore di calcolo, non è invocabile la cd. tutela dell’affidamento incolpevole dell’istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell’errore comunale e/o dell’illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall’altro lato, il Comune aveva comunque l’obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale contenuta nel T.U. edilizia.
Si ricorda che il Comune ha il dovere di applicare l’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001 – che àncora il costo di costruzione alla soglia minima del 5% fissata dal legislatore statale – e non la tabella A4 della l.r. Veneto 61/1985, che introduceva valori di riferimento inferiori al minimo statale inderogabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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BISOGNA ANCHE RICORDARE CHE L ART. 2, C. 3 DELLA LR. VENETO N. 4/2015 è STATO DICHIARATO INCOSTITUZIONALE – altrimenti i comuni che avevano richiesto il 5% dovevano dare il rimborso- per cui la regione non solo è intervenuta con 12 anni di ritardo a ridefinire le aliquote, ma voleva pure che non si applicasse retroattivamente il 5%-
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