Sull’esenzione dal contributo di costruzione
Il T.A.R. Milano chiarisce la portata applicativa dell’art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001 che esonera dal pagamento del contributo di costruzione “gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il tutto era dovuto alla frase ….. ” e di ampliamento, ” che fa pensare che la ristrutturazione non paga nulla..
Scusate . Non sono abbonato, qualcuno per cortesia può spiegare di cosa si tratta, o meglio la portata della sentenza. Perchè dove lavoro fino ad una certa data si applicava l’esenzione del 20% su entrambi i casi, se superava il 20% si applicava sulla differenza; da un certo punto in poi invece l’esenzione è stata data solo all’ampliamento e non più alla ristrutturazione anche se era sull’intero fabbricato, nel senso che non pagava nulla. grazie.
Buongiorno,
la sentenza del TAR Milano n. 1204/2020 non chiarisce se l’esenzione si riferisca solo ai casi di ristrutturazione o di ampliamento singolarmente intesi, o ad ambedue le fattispecie cumulativamente intese.
Ciò che il Collegio mette in evidenza è che l’esenzione non si applica se l’intervento edilizio ha fini meramente speculativi, ovvero volti ad incrementare il valore dell’immobile tramite una ristrutturazione generale dello stesso, perché la deroga mira a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente, senza mutarne in modo sostanziale la sua struttura portante.
Cordiali saluti.
Avv. Matteo Acquasaliente
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