Comune di Spinea, seminario da remoto su cambio d’uso e sottotetti dopo la l.r. 6/2025 e procedimenti paesaggistici

04 Lug 2025
4 Luglio 2025

Il seminario si terrà da remoto venerdì 11 luglio 2025 dalle 9.30 alle 13.30

Relatori:
prof. avv. Alessandro Calegari
avv. Domenico Chinello
avv. Alessandro Veronese
coordinatore scientifico
arch. Fiorenza Dal Zotto

Informazioni per l'iscrizione nella locandina allegata

Locandina Webinar11-07-25

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15 replies
  1. Anonimo says:

    Sottotetti e definizione uniforme nel RET del numero di piani-
    Salvo il fatto che deve essere soddisfatto il requisito dell’adattabilità(la norma regionale non lo dice),
    La L.R. n. 51/2019 sul recupero dei sottotetti consente la trasformazione di questi spazi in unità abitative, a determinate condizioni. Tuttavia, resta il dubbio: una volta recuperati, i sottotetti costituiscono un piano aggiuntivo ai fini del computo del numero dei piani, secondo la definizione di piano contenuta nel RET?

    Numero dei piani e computo ai fini urbanistici
    Nel RET, il numero dei piani è definito come la somma di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche solo parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Pertanto, se un sottotetto recuperato genera nuova SL, dovrebbe essere computato come un piano ulteriore.

    Tuttavia, se le norme urbanistiche comunali, già pongono limiti stringenti al numero di piani, il recupero dei sottotetti potrebbe fare parte di questo limite stringente di numero di piani, quindi l’intervento potrebbe risultare non realizzabile o parzialmente legittimo, anche se ammesso dalla legge regionale. In questo caso, prevale la norma comunale, che già poneva limiti più restrittivi.

    Barriere architettoniche: obbligo di ascensore oltre tre livelli fuori terra
    Come previsto dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, se a seguito del recupero del sottotetto l’edificio supera le tre elevazioni fuori terra, scatta l’obbligo di installazione dell’ascensore, salvo impossibilità tecnica documentata. Il sottotetto recuperato, diventando un livello abitabile e accessibile, incide quindi anche sugli obblighi di adeguamento in materia di accessibilità.

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  2. Anonimo says:

    Salva Casa: l’Emilia-Romagna approva la legge regionale di recepimento
    La nuova legge di recepimento del Salva Casa interviene, tra l’altro, su agibilità, paesaggio, normativa sismica ed edilizia libera, cambi di destinazione d’uso, sanatorie per piccole difformità, tutela delle pratiche già avviate.

    Parametri igienico-sanitari aggiornati con attenzione alla qualità
    Nella legge viene inoltre chiarito che i nuovi requisiti igienico-sanitari – come l’altezza minima dei soffitti (2,40 metri) o la superficie dei monolocali (minimo 20 mq per una persona, 28 mq per due) – si applicano esclusivamente agli interventi sugli edifici esistenti e solo se determinano un effettivo miglioramento delle condizioni abitative.

    La norma esclude quindi l’utilizzo strumentale di questi parametri per demolire edifici di valore architettonico al fine di realizzare nuovi mini-alloggi.

    Sottotetti in Veneto: visto che si tratta di interventi sugli edifici esistenti, altezza minima dei soffitti (2,40 metri), si possono realizzare monolocali di 20mq sui sottotetti.

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  3. Anonimo says:

    Non penso ci siano domande di serie A e B, si deve avere la cortesia di rispondere alle domande fatte..cosa che non pare Non sia successo oggi. Passare avanti con sufficienza Non mi pare Cortese

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  4. Anonimo says:

    Nell’incontro di ieri ad Asiago, l’Avvocato che ha trattato i sottotetti, ha detto che le novità introdotte dalla lr n.6/2025 che ha modificato la lr n.51/2019 , sostanzialmente rispecchia ed è in coerenza con l, art.2bis del dpr 380/2001. Ha omesso di dire, non so se di proposito, come ha sostenuto la corte costituzionale, che la deroga alle altezze e il rapporto di 1/16, era ammesso solo in quando ampliamento parziale, e non se si creano nuove unità..Non ho capito sinceramente la coerenza, visto che la legge statale è “vuota”. Ci saranno appartamenti, non solo di 20mq in deroga, ma anche di 120mq con H.di mt.2.40

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  5. Anonimo says:

    Nuove FAQ da parte di Anci e Ance…sempre più chiaro capire come funziona il salva casa e chi lo ha partorito. Non penso sia legittimo che possano fare questo, ma se lo fanno che vuol dire?

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    • Anonimo says:

      Il Ministero è assente, ma no sempre: La Sardegna blocca le mini case. E si assume il rischio di una prossima, molto probabile, impugnativa del Governo per tutelare l’applicazione unitaria del Salva casa (il decreto n. 69/2024) su tutto il territorio nazionale.

      Non a caso proprio il ministro, qualche settimana fa, ha scritto alla giunta guidata da Alessandra Todde, auspicando correttivi e spiegando che «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore». Parole che fanno pensare a una prossima impugnativa dell’esecutivo. Un passo temuto da molti in Consiglio regionale e sul quale si è a lungo discusso nei due giorni di dibattito e votazioni in assemblea.

      Fonte il sole24ore

      Per cui: alloggi monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Il Ministero è assente, ma non sempre: La Sardegna blocca le mini case. E si assume il rischio di una prossima, molto probabile, impugnativa del Governo per tutelare l’applicazione unitaria del Salva casa (il decreto n. 69/2024) su tutto il territorio nazionale.

      Non a caso proprio il ministro, qualche settimana fa, ha scritto alla giunta guidata da Alessandra Todde, auspicando correttivi e spiegando che «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore». Parole che fanno pensare a una prossima impugnativa dell’esecutivo. Un passo temuto da molti in Consiglio regionale e sul quale si è a lungo discusso nei due giorni di dibattito e votazioni in assemblea.

      Fonte il sole24ore

      Per cui: alloggi monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

      Rispondi
      • Anonimo says:

        Appare singolare dire: «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore».

        La Sardegna che blocca le mini case, va proprio incontro a questi principi.

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    • Anonimo says:

      Le FAQ ufficiali su decreti governativi devono arrivare dagli organi istituzionali, in questo caso immagino il MIT.

      ANCI (Comuni) e ANCE (costruttori) possono certamente commentare e interpretare, ma non hanno funzione normativa o regolamentare.

      Se FAQ extra-istituzionali diventano di fatto guida operativa, c’è un problema di trasparenza e legittimità.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Le FAQ non sono norme, ma spesso vengono prese come riferimento operativo da professionisti e uffici tecnici. Se a produrle sono soggetti non istituzionali, il rischio è che si crei confusione sui livelli di responsabilità e ambiguità applicative, soprattutto su temi delicati come la regolarizzazione edilizia.

      Se ANCI e ANCE “traducono” , vuol dire che:

      stanno orientando l’interpretazione pratica della norma, anche al di là della legge stessa.

      Rispondi
  6. Anonimo says:

    Da capire se la c.d. “postuma” ante vincolo, si possa presentare con art.34ter, 36bis, o art.36. Come anche in caso di opere realizzate ante e post vincolo vanno presentate pratiche separate.. Oppure in caso di postuma, il NO della Soprintendenza di attivazione della conferenza sia, al contrario della compatibilità, sia possibile..,

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Buongiorno, avevo una domanda da fare, anche se in parte esula dai temi che tratterete.
    – Se era possibile presentare ai sensi dell’art. 36bis, sempre il Pdc a sanatoria, anche se opere soggette a scia o in variante ad essa, in modo da evitare la valutazione dell’agenzia delle entrate. grazie

    n.b. L’art. 22 c. 7 del dpr n. 380/2001, permette di farlo sempre, ma preventivamente, non so se anche a sanatoria sia possibile farlo.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Domanda: quanto si supera la parziale difformità / variazione essenziale con la Scia, si sana con l’art. 36, corretto? mai con l’art. 36bis, e nemmeno con art. 37 opere non conformi immagino

      Rispondi
  8. Fiorenza Dal Zotto says:

    si certo, come indicato nella locandina, faremo il punto sui procedimenti di autorizzazione e di accertamento paesaggistici [artt. 146 e 167 del d lgs 42/2004, dpr 31/2017 e art. 36 bis del dpr 380/2001].

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  9. Anonimo says:

    Non si parla di accertamento paesaggistici, rispetto al post del 28 maggio? come mai

    Rispondi

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