Comune di Spinea, seminario da remoto su cambio d’uso e sottotetti dopo la l.r. 6/2025 e procedimenti paesaggistici
Il seminario si terrà da remoto venerdì 11 luglio 2025 dalle 9.30 alle 13.30
Relatori:
prof. avv. Alessandro Calegari
avv. Domenico Chinello
avv. Alessandro Veronese
coordinatore scientifico
arch. Fiorenza Dal Zotto
Informazioni per l'iscrizione nella locandina allegata
Nell’incontro di ieri ad Asiago, l’Avvocato che ha trattato i sottotetti, ha detto che le novità introdotte dalla lr n.6/2025 che ha modificato la lr n.51/2019 , sostanzialmente rispecchia ed è in coerenza con l, art.2bis del dpr 380/2001. Ha omesso di dire, non so se di proposito, come ha sostenuto la corte costituzionale, che la deroga alle altezze e il rapporto di 1/16, era ammesso solo in quando ampliamento parziale, e non se si creano nuove unità..Non ho capito sinceramente la coerenza, visto che la legge statale è “vuota”. Ci saranno appartamenti, non solo di 20mq in deroga, ma anche di 120mq con H.di mt.2.40
Nuove FAQ da parte di Anci e Ance…sempre più chiaro capire come funziona il salva casa e chi lo ha partorito. Non penso sia legittimo che possano fare questo, ma se lo fanno che vuol dire?
Il Ministero è assente, ma no sempre: La Sardegna blocca le mini case. E si assume il rischio di una prossima, molto probabile, impugnativa del Governo per tutelare l’applicazione unitaria del Salva casa (il decreto n. 69/2024) su tutto il territorio nazionale.
Non a caso proprio il ministro, qualche settimana fa, ha scritto alla giunta guidata da Alessandra Todde, auspicando correttivi e spiegando che «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore». Parole che fanno pensare a una prossima impugnativa dell’esecutivo. Un passo temuto da molti in Consiglio regionale e sul quale si è a lungo discusso nei due giorni di dibattito e votazioni in assemblea.
Fonte il sole24ore
Per cui: alloggi monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il Ministero è assente, ma non sempre: La Sardegna blocca le mini case. E si assume il rischio di una prossima, molto probabile, impugnativa del Governo per tutelare l’applicazione unitaria del Salva casa (il decreto n. 69/2024) su tutto il territorio nazionale.
Non a caso proprio il ministro, qualche settimana fa, ha scritto alla giunta guidata da Alessandra Todde, auspicando correttivi e spiegando che «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore». Parole che fanno pensare a una prossima impugnativa dell’esecutivo. Un passo temuto da molti in Consiglio regionale e sul quale si è a lungo discusso nei due giorni di dibattito e votazioni in assemblea.
Fonte il sole24ore
Per cui: alloggi monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Appare singolare dire: «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore».
La Sardegna che blocca le mini case, va proprio incontro a questi principi.
Le FAQ ufficiali su decreti governativi devono arrivare dagli organi istituzionali, in questo caso immagino il MIT.
ANCI (Comuni) e ANCE (costruttori) possono certamente commentare e interpretare, ma non hanno funzione normativa o regolamentare.
Se FAQ extra-istituzionali diventano di fatto guida operativa, c’è un problema di trasparenza e legittimità.
Le FAQ non sono norme, ma spesso vengono prese come riferimento operativo da professionisti e uffici tecnici. Se a produrle sono soggetti non istituzionali, il rischio è che si crei confusione sui livelli di responsabilità e ambiguità applicative, soprattutto su temi delicati come la regolarizzazione edilizia.
Se ANCI e ANCE “traducono” , vuol dire che:
stanno orientando l’interpretazione pratica della norma, anche al di là della legge stessa.
Da capire se la c.d. “postuma” ante vincolo, si possa presentare con art.34ter, 36bis, o art.36. Come anche in caso di opere realizzate ante e post vincolo vanno presentate pratiche separate.. Oppure in caso di postuma, il NO della Soprintendenza di attivazione della conferenza sia, al contrario della compatibilità, sia possibile..,
Buongiorno, avevo una domanda da fare, anche se in parte esula dai temi che tratterete.
– Se era possibile presentare ai sensi dell’art. 36bis, sempre il Pdc a sanatoria, anche se opere soggette a scia o in variante ad essa, in modo da evitare la valutazione dell’agenzia delle entrate. grazie
n.b. L’art. 22 c. 7 del dpr n. 380/2001, permette di farlo sempre, ma preventivamente, non so se anche a sanatoria sia possibile farlo.
Domanda: quanto si supera la parziale difformità / variazione essenziale con la Scia, si sana con l’art. 36, corretto? mai con l’art. 36bis, e nemmeno con art. 37 opere non conformi immagino
si certo, come indicato nella locandina, faremo il punto sui procedimenti di autorizzazione e di accertamento paesaggistici [artt. 146 e 167 del d lgs 42/2004, dpr 31/2017 e art. 36 bis del dpr 380/2001].
Non si parla di accertamento paesaggistici, rispetto al post del 28 maggio? come mai
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