Stato legittimo, tolleranze e sanatorie: convegno (online) Fiaip 10 ottobre 2024

07 Ott 2024
7 Ottobre 2024

Fiaip Vicenza ha organizzato per il giorno 10 ottobre 2024, ore 9.30 - 12.30, un convegno sul nuovo concetto di stato legittimo alla luce del decreto salva Casa (d.l. 69/2024 e la sua legge di conversione 105/2024).

Il Convegno è aperto a tutti e l'iscrizione è gratuita (ora, però, ci sono solo posti online).

Sono previsti gli interventi introduttivi di:

  • Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza
  • Diego Rebesco, borsa immobiliare CCIAA di Vicenza
  • Maurizio Torresan, presidente regionale Fiaip Veneto 
  • Renato Guglielmi, presidente collegio provinciale Fiaip Vicenza

Relatori:

  • Roberto Travaglini, Confindustria Vicenza
  • Marco Zecchinato, Consigliere regionale del Veneto
  • Giovanni Rizzi, notaio
  • Luigi Alfidi, segretario comunale
  • Stefano Bigolaro, avvocato
  • Matteo Acquasaliente, avvocato
  • Alberto Antico, avvocato

Moderatore: Dario Meneguzzo, avvocato

Conclusioni: Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip

Per aprire la locandina bisogna cliccarci sopra e poi espandere l'immagine che così si apre, utilizzando il simbolo in alto a destra dell'immagine stessa.

Il convegno si svolgerà sia in presenza, presso la sede di Confindustria Vicenza (ma qui i posti sono esauriti), sia online (qui è ancora possibile iscriversi).

Chiunque sia interessato può chiedere a Fiaip di collegarsi da remoto, compilando la richiesta di cui al seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6240118156729300056

16 replies
  1. Anonimo says:

    Art. 2. C4ter lr 29/2019…solo le varianti al pat o Pi sono soggette a Vas non le deroghe, come detto erroneamente ilconsigliere regionale

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Il consigliere regionale come mai non sa che le deroghe non sono soggette a Vas, avendo detto che non lo saranno più.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Un appunto sulla fiscalizzazione:

    Per come è stata scritta la norma, significa che tali fiscalizzazioni non assumono valore di sanatoria edilizia: lo scopo evidente è di evidenziare le parti fiscalizzate nella dimostrazione della regolarità dell’immobile.

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  4. Anonimo says:

    domanda: art. 10 –

    al comma 2 hanno inserito il verso:…2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies…

    -ma il comma 1 è rimasto invariato: vuol dire che in zona “A” non posso fare il di cambio d’uso rilevante con SCIA? o il richiamo al c. 1 – quinquies, vale anche per la zona A.

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  5. Anonimo says:

    Nella filiera manca una parte importante: i professionisti non fanno parte dei relatori..

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  6. Fiorenza Dal Zotto says:

    ma quante donne!

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  7. Anonimo says:

    Domanda:
    Le sanzioni alternative alla demolizione di cui agli artt. 33 e 34, il pagamento adesso produrrà gli stessi effetti del permesso in sanatoria, al pari di quanto prevede già l’art. 38?

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    Art. 9-bis del DPR n. 380/2001, comma 1-bis-

    ha confermato l’elenco precedente dei documenti che stabiliscono lo stato legittimo degli immobili, costituito:

    -dal titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare
    Per quest’ultima tipologia di titoli edilizi la novella:
    ➢ha precisato che si può trattare sia di titoli edilizi rilasciati che di titoli assentiti.

    Domanda: a quali titoli bisogna fare riferimento?

    Domanda: Appare ipotizzabile che il legislatore abbia voluto richiedere la prova dell’avvenuta effettiva verifica comunale dello stato legittimo dell’immobile, che presupporrebbe una ricostruzione delle attività istruttorie svolte a tale scopo dagli uffici comunali, in epoche anche lontane nel tempo?

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  9. Anonimo says:

    Asti, i geometri bocciano il salva casa: “Il decreto non agevola le sanatorie”

    Oltre 70 mila in provincia le pratiche edilizie in attesa di regolarizzazione

    04/10/2024

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    • Anonimo says:

      Il decreto salva casa sembra la iattura dei geometri.
      Le pratiche delle sanatorie edilizie restano bloccate nei cassetti dei comuni, rallentando la regolarizzazione degli atti di compravendita. Così il mercato immobiliare, già di per sé non frizzante, va in sofferenza. Le nuove norme, entrate in vigore l’estate scorsa avrebbero dovute sveltire le procedure di sanatoria delle opere edili, diminuendo vincoli e tolleranze. Di fatto, dicono gli esperti del settore, sta producendo l’effetto contrario,

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  10. Anonimo says:

    Insussistenza fascicolo va attestata motivatamente dal Comune a tutela di future emersioni documentali
    Si torna a parlare di possibili imprevisti riguardanti le operazioni di verifica e accertamento di regolarità degli immobili, in particolar modo dell’obbligo di attestare il rispetto dello Stato Legittimo e tolleranze ai sensi dell’articolo 34-bis D.P.R. 380/01, facendo riferimento alla sentenza TAR Lazio n. 15126/2024 per indisponibilità e inaccessibilità agli archivi comunali. Su queste mancanze gravano serie responsabilità per carente custodia e conservazione di atti amministrativi, che potrebbero trovare giustificazione soltanto a fronte di eventi oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione preposta.

    Infatti col decreto Salva Casa n. 69/2024 (L. 105/2024) crescerà ulteriormente la richiesta di accesso agli atti per accertare lo Stato Legittimo degli immobili, e le conseguenti pratiche di regolarizzazione edilizia. Peraltro, lo stesso decreto è intervenuto ad allargare la possibilità di attestare lo Stato Legittimo “desunto” da altri documenti probanti, aiutando cioè a ricostruire il quadro probante epoca e consistenza legittima dell’immobile. Esso ha previsto un alternativo principio di prova da cui poter desumere lo stato legittimo in casi di insussistenza del titolo abilitativo e pratiche edilizie, in via suppletiva ad essi:

    Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.

    Significa che dall’accesso agli atti la pratica edilizia dovesse risultare smarrita, è possibile usare altri documenti probanti lo Stato Legittimo dell’immobile, gli stessi che servono per dimostrare la legittimità dell’immobili o interventi effettuati in epoca non soggetta a obbligo di titolo abilitativo, puntualmente descritti all’interno della stessa definizione normativa

    In casi di accertata indisponibilità della pratica edilizia il Tecnico professionista farebbe bene ad asseverare la circostanza, ottenendo prima una attestazione da parte del competente ufficio comunale. Infatti potrebbero emergere posteriormente atti o documenti contrastanti o non coerenti con quanto accertato e con le risultanze da cui desumere lo Stato Legittimo. Occorre evidenziare un passaggio contenuto in sentenza T.A.R. Lazio n. 15126/2024, conforme anche alle precedenti pronunce TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 24.5.2022, n. 6662; 12.5.2022, n. 5918; 15.3.2022, n. 2960).

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  11. Anonimo says:

    Se per cortesia si poteva spiegare/ chiarire meglio la portata dell’art. 34ter c. 4 del Dpr n. 380/2001, per il fatto che rimanda alle tolleranze; nel senso se vanno rispettate i parametri indicati all’art- 34bis, oppure NO, visto che l’art. 34ter c. 4 parla di parziali difformità (per cui in veneto fino la 20%) nel mentre le tolleranze, massimo fino al 6%-grazie

    Rispondi
  12. Anonimo says:

    Se per cortesia si poteva girare quanto sotto riportato agli immobiliaristi e al Notaio.

    …stralcio riportato in un rogito notarile-
    ART. 6 – URBANISTICA
    In conformità alla legislazione urbanistica attualmente vigente, la parte venditrice dichiara che quanto oggetto del presente atto è stato costruito in base a:
    — licenza edilizia rilasciata in data 4 maggio 1973;
    — licenza edilizia in variante rilasciata in data 31 dicembre 1975;
    – che non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.

    La parte venditrice precisa e la parte acquirente prende atto ed accetta, che in data *********è stata presentata alla ********* n. REP_PROV_****SUPRO*** prot. SUAP, la richiesta tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire a sanatoria, avente per oggetto delle lievi difformità urbanistiche realizzate rispetto ai progetti depositati in comune. A tale riguardo la parte venditrice assume a proprio carico tutti gli oneri e spese, che venissero richiesti al fine del rilascio del premesso di costruire stesso e dell’agibilità.

    Si possono citare decine di esempi di questo tipo.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Sarebbe un esempio di come le varianti ante 1977′ venivano fatte, e di come si possa stipulare anche in presenza di abusi sul fabbricato.

      Rispondi

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