Contratto di comodato di un immobile della P.A.
Una sentenza del Tribunale di Vicenza ricorda che, ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, i contratti sottoscritti dalla P.A. richiedono, a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, la forma scritta ad substantiam (cfr. ex multis, Cass., ord. n. 8244/2019; Cass., 27910/2018; Cass., n. 19410/2016; Cass., n. 20690/2016; Cass., n. 5263/2015; Cass., n. 21477/2013; Cass., n. 1606/2007; Cass., n. 22537/2007; Cass., n. 17646/2002; Cass., n. 13039/1999).
Ne consegue che non è ammissibile il perfezionamento di accordi sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi di deliberazioni comunali (Cass., n. 22994/2015; Cass., n. 12323/2005).
La sentenza spiega anche perchè non vale come contratto di comodato la convenzione sottoscritta dal Gruppo Alpini col comune, in forza della quale il Gruppo Alpini si è impegnato a costruire a propria cura e spese un fabbricato su un terreno comunale in cambio della concessione in comodato dello stesso per 50 anni, come sede del Gruppo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!