Edilizia agevolata: il vincolo del prezzo massimo di cessione e i successivi subacquirenti
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in caso di immobile costruito in regime di edilizia agevolata, il vincolo del “prezzo massimo di cessione“ permane anche per tutti i trasferimenti successivi al primo.
A parere della Corte però è possibile, una volta decorso il periodo di cinque anni dall'acquisto, rimuovere tale vincolo, mediante il pagamento di un “indennizzo” al concedente, facendo ricorso al procedimento amministrativo di cui all’art. art. 31 comma 49 bis L. 448/98.
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Post di Elena Meneguzzo - avvocato
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