Il contributo di costruzione non può essere oggetto di transazione
L’ha affermato il TAR Veneto: il contributo di costruzione, nelle due componenti costituite dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione, ha natura di corrispettivo di diritto pubblico, configurando una prestazione patrimoniale imposta dalla legge che, al pari di ogni credito di diritto pubblico, è indisponibile da parte dell’Ente creditore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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l’art- 18 scusate
Rimane il dubbio sui PUA per i lotto non ancora realizzati, trascorsi i 10 anni, a volte si indicizza quello dovuto all’epoca rapportato ad aggi, ma io personalmente sono per fare pagare tutto per intero, anche se hanno pagato magari hanno realizzato opere a scomputo della primaria a volte anche della secondaria. sul costo vale solo l’art. 17 del DPR 380/2001 in caso di convenzione,
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