La surrogazione e il regresso, nelle obbligazioni solidali passive
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati. Esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 c.c. – nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, co. 2 c.c. – è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.
Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n. 3 c.c., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri. Esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità , tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, co. 1 c.c.
In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività , in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive cd. asimmetriche (contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di un’obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui. Detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.
Nelle obbligazioni solidali passive cd. paritetiche (o a interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato a eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.
Post di Alberto Antico – avvocato

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