Pubblici appalti e debiti tributari (in vigenza del secondo codice appalti)

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contratti pubblici, il dovere dell’istante di rendere una dichiarazione completa e veritiera circa la regolarità della propria posizione fiscale ha natura autonoma e distinta rispetto alle cause di esclusione per irregolarità tributaria, di cui all’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016.

L’eventuale prescrizione del credito tributario, incidendo sulla sola azionabilità del rapporto obbligatorio e non sulla sua esistenza, opera esclusivamente sul piano processuale, per cui non elide né attenua l’obbligo di dichiarare le violazioni fiscali pregresse ai fini dell’accesso al beneficio. Ne consegue che anche debiti tributari prescritti o successivamente estinti conservano rilevanza ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, legittimando la revoca del contributo quale effetto vincolato della dichiarazione non veritiera, indipendentemente dalla possibilità che tali violazioni integrino, o no, una causa autonoma di esclusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 1064-2026

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