Preminenza del criterio dell’ISEE nella suddivisione della quota alberghiera delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

22 Apr 2021
22 Aprile 2021

In materia di suddivisione pro quota tra privati e P.A. dei costi delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria per i soggetti disabili, i Giudici Amministrativi sono orientati nell’applicare incondizionatamente ed unicamente il criterio dell’ISEE del beneficiario, sul solco di quanto affermato nel d.P.C.M. n. 159/2013.

Tale provvedimento statale prevede ora che nell’ISEE del beneficiario che può essere utilizzato ai fini del calcolo dell’eventuale compartecipazione alla retta del privato con il suo patrimonio, non possono essere conteggiati “i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF” (art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016).

Il Comune, quindi, nell’adozione e nell’applicazione dei suoi regolamenti per la suddivisione delle rette, non può prescindere dal criterio dell’ISEE così identificato, creando sistemi di calcolo e ripartizione differenti.

Inoltre, l’art. 6, co. 2 d.P.C.M. n. 159/2013 prevede la possibilità, solamente in materia di prestazioni agevolate sociosanitarie, di calcolare l’ISEE del nucleo familiare in un modo differente, che esclude completamente il reddito dei genitori. E dunque, nelle ipotesi in cui l’ISEE del beneficiario, così determinato, risulti al di sotto della soglia minima o pari a zero, il Comune dovrà sobbarcarsi le spese di natura alberghiera, a prescindere dalla situazione economica familiare latu sensu intesa da cui il beneficiario proviene, che potrebbe ben essere benestante.

L’obbligo di pagamento della quota alberghiera in capo al Comune, in caso di ISEE “sociosanitario” inferiore alla soglia, è chiaramente affermato dalla giurisprudenza: la P.A. può esservi esentata solamente dimostrando che, nel singolo caso, l’equilibrio di bilancio comunale verrebbe compromesso dal pagamento della quota, mentre non è ritenuto rilevante la mera possibilità in astratto che le compartecipazioni alle rette incidano gravemente sul bilancio dell’Ente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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