I Dirigenti comunali sono responsabili per la mancata opposizione tempestiva di un decreto ingiuntivo da parte dell’Ente

06 Mar 2024
6 Marzo 2024

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti ha ritenuto due Dirigenti comunali responsabili, a titolo di colpa grave, di un danno erariale per la mancata opposizione tempestiva di un decreto ingiuntivo da parte dell’Ente.

In particolare, secondo i magistrati contabili, il primo dirigente, responsabile dell’Ufficio legale e contratti, pur avendo il compito di proporre alla Giunta con parere tecnico le delibere di costituzione o non costituzione in giudizio, si sarebbe limitata a chiedere al Dirigente dell’Ufficio Territorio una relazione con indicazione della proposta tecnica da sottoporre alla giunta, senza poi verificare che la relazione venisse inviata in tempo per consentire l’opposizione, lasciando così trascorrere il termine dei 40 giorni oltre i quali il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo.

D’altro canto, il Dirigente dell’Ufficio Territorio avrebbe omesso di inviare tempestivamente la relazione tecnica necessaria per valutare l’opportunità di resistere all’ingiunzione.

Al contrario, pur se convenuto dalla Procura, è stato ritenuto esente da responsabilità il Segretario Comunale.

La Sezione lombarda ha osservato che “è vero, infatti, che il Regolamento prevede che il Segretario Generale debba, previa diffida, sostituirsi al Dirigente inadempiente ma, come sostenuto dalla difesa, con argomento pienamente condivisibile, occorre che il Segretario, per attivarsi, sia a conoscenza dell’inadempienza stessa. Nel caso di specie tale consapevolezza non è stata provata”.

Secondo i giudici contabili, avendo ricevuto per conoscenza la mail del Dirigente dell’Ufficio legale che richiedeva la relazione suddetta e non essendogli stata segnalata successivamente alcuna problematica, tantomeno il ritardo del Dirigente del Settore Territorio, il Segretario Comunale poteva a buon diritto ritenere che la procedura stesse seguendo regolarmente il suo corso.

Si segnala da ultimo che il Collegio ha ritenuto equo fare uso del potere riduttivo di cui all’art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con conseguente contenimento del danno, in ragione di una serie di peculiari circostanze, ovvero:

  1. a) la dimensione del Comune (oltre 30.000 abitanti);
  2. b) il conseguente rilevante carico di lavoro per contenziosi vari per l’Ufficio legale dell’ente e per il settore tecnico;
  3. c) la disorganizzazione del Comune (emersa da una relazione del Segretario Comunale);
  4. d) l’impossibilità di escludere del tutto l’eventualità che, nel corso dell’eventuale giudizio di opposizione, ove fosse stato tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo, la ditta potesse dimostrare (anche attraverso le prove testimoniali dedotte) l’esecuzione di almeno una parte dei lavori di cui alla fattura emessa nei confronti del Comune.

Si ringrazia sentitamente l’avv. Francesco Roncoroni per la segnalazione.


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