Il DASPO deve specificare esattamente i luoghi cui si estende il divieto
Il DASPO deve specificare esattamente i luoghi cui si estende il divieto, altrimenti si pone in contrasto con il diritto di libera circolazione del cittadino e non è esigibile.
E' quanto stabilito recentemente dal T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio, che ha riformato in parte qua il provvedimento di DASPO emesso dal Questore, con cui era stato imposto ad un tifoso "facinoroso", il divieto di accedere, per quattro anni, non solo agli stadi o agli impianti sportivi dove si fossero svolte tutte le manifestazioni sportive nelle quali fosse stata impegnata a qualsiasi titolo la propria compagine calcistica "del cuore", ma anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dei partecipanti alle citate manifestazioni sportive.
Secondo il TAR, l’art. 6, comma, 1 della L. n. 401/1989, impone la necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto, discendendo la ratio della specificazione, dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione; la necessità di un'indicazione specifica delle manifestazioni sportive e dei luoghi cui il divieto deve applicarsi, inoltre, è da ricondursi ad un'esigenza di razionalità del divieto e, pertanto, di esigibilità del rispetto del comando il quale, se non chiaramente e specificamente enunciato, rimarrebbe privo di efficacia precettiva.
E' stata, dunque, censurata la parte del provvedimento in cui estendeva il divieto a luoghi esterni non esattamente individuati, dopo che comunque era stata confermata nel merito la bontà della misura.
La pronuncia, infine, risulta interessante in quanto riepiloga alcuni principi giurisprudenziali in materia di DASPO:
-per tale tipo di provvedimento, essendo proteso alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, si può prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione e, quindi, non gli va notificato previamente l'avvio del procedimento;
- all'Autorità amministrativa spetta una valutazione di affidabilità del soggetto che, se negativa, si concretizza nel DASPO e che rimane incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente motivata, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche, in relazione alle quali non può risultare, peraltro, indifferente, nel giudizio di comparazione, la sproporzione significativa, per ordini di grandezza, tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi per assistere alla partita della squadra preferita.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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