Schema di regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale adottato con DGRV 38/CR del 07/05/2013 ed inviato alla commissione consiliare competente

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

Pubblichiamo copia della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 38 del 7 maggio 2013, contenente la richiesta del parere della commissione consiliare sullo schema di regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma I, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

CR 38 - indirizzi commerciale

 

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4 replies
  1. Daniele says:

    Se l’orientamento di Marta è condivisibile, suggerirei l’inserimento dei seguenti emendamenti:

    All’articolo 2 – Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale – dopo il comma 17 aggiungere il seguente comma:

    “18. Sono fatte salve le previsioni dei Piani degli Interventi efficaci anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 50/2012 ed approvati ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. k) della L.R. 11/2004, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 15/2004, sulla base di accordi intervenuti tra comuni e privati con la procedura di cui agli artt. 6 e 17 comma 4 della L.R. 11/2004.”

    All’articolo 10 – Onere per la sostenibilità territoriale e sociale – dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

    “4. Sono fatte salve le previsioni dei Piani degli Interventi efficaci anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 50/2012 ed approvati ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. k) della L.R. 11/2004, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 15/2004, sulla base di accordi intervenuti tra comuni e privati con la procedura di cui agli artt. 6 e 17 comma 4 della L.R. 11/2004.”

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  2. Marta says:

    L’art. 4 comma 3 della legge 50/2012 prevedeva che “dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di NUOVE aree o l’ampliamento di aree esistenti (…)”. Ora l’art.2 comma 1 della bozza di regolamento prevede che lo strumento urbanistico comunale localizzi le NUOVE aree. E’ pertanto da ritenere che le localizzazioni preesistenti siano fatte salve. Naturalmente per quanto riguarda l’autorizzazione, in base alla bozza di regolamento essa sarebbe poi soggetta alle verifiche di ammissibilità, compatibilità e sostenibilità previste dall’art. 4.

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  3. Daniele2 says:

    Secondo voi, essendo decorsi i 120 giorni entro cui doveva essere approvato il regolamento dell’articolo 4, comma I, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è possibilie invocare il silenzio assenso ai sensi art. 19 comma 11 stessa legge relativo ad istanze di autorizzazione di grande struttura di vendita depositate a dicembre 2012 (120 giorni scaduti a fine aprile in contemporanea con i termini per il regolamento).
    Attendo i vostri commenti

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  4. Daniele says:

    Da una sommaria lettura del regolamento adottato dalla Giunta Regionale, sorge spontanea una domanda:

    I comuni che hanno il PAT e le previsioni del PI, ai sensi della previgente L.R. 15/2004, prevedevano esplicitamente la localizzazione di strutture di vendita medio grandi o grandi strutture di vendita mediante accordo ex art. 6 della L.R. 11/2004, tali localizzazioni sono ancora valide ed efficaci consentendo quindi il conseguente rilascio dell’autorizzazione commerciale, oppure, per effetto della L.R. 50/2012, art. 21, comma 2, e dell’approvando art. 2, comma 1 del regolamento regionale (CR 38/2013) deve essere approvata una specifica variante di localizzazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 11/2004?

    Il chiarimento è d’obbligo …….

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