Il comune può ancora autorizzare il dipende a utilizzare il mezzo proprio per esigenze di servizio qualora risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione
Nella Deliberazione n. 586 /2012/PAR del 10 settembre 2012 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, risponde alla questione posta dal Comune di Verona riprendendo la deliberazione SSRR 21/CONTR/11 del 16 febbraio 5 aprile 2011 con la quale si stabiliva che il “dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico. Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente”.
La Corte dei Conti precisa, in questa sede, che “una specifica disciplina regolamentare in ordine a tali vincoli di razionalizzazione dei costi non potrà prescindere dall’indicazione dei mezzi di copertura cui far fronte nella corrispondente riduzione compensativa di una o più delle altre voci inerenti ai servizi e alle spese sopra indicate, al fine di assicurare il sostanziale rispetto del precetto normativo”. Inoltre, essa sarà ammessa nei “soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, e potrà prevedere forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”(delibera SSRR 21/CONTR/11 del 16 febbraio 5 aprile 2011).
dott.sa Giada Scuccato
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!