Il divieto di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione non vale per il giudizio di ottemperanza davanti al TAR
Lo dice la sentenza del TAR Veneto n. 1345 del 2012, in un caso in cui la ricorrente risulta creditrice, nei confronti del A.O.U POLICLINICO TOR VERGATA, per euro 34.034,40, giusto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, in data 9.9.2008, non opposto e dichiarato esecutivo in data 10.12.2008. L’atto veniva notificato in data 7.7.2009 ed il 10.4.2010, alla parte resistente è stato notificato il precetto ad adempiere. La resistente non ha pagato il debito di cui al precetto. Per cui il ricorrente, a mente degli artt. 112 e ss. cpa, ha avanzato un ricorso per l’ottemperanza del provvedimento del giudice ordinario e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta a cui conferire i poteri necessari per l’esatto adempimento del provvedimento giudiziario divenuto esecutivo.
Scrive il TAR: " il Collegio deve preventivamente scrutinare l’ammissibilità del citato ricorso attesa la vigenza delle norme di cui all'art. 1, comma 51, della legge 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011), che prescrive : “Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.”
Il termine del 31 dicembre 2011 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 con l’art. 17 della legge 111 del 2011.
Sulla questione il Collegio registra la presenza di due antitetiche posizioni giurisprudenziali.
La prima, fatta propria dal TAR Calabria –Reggio Calabria -, sez.1°, 9 maggio 2011, n.689 e confermata da Cons.St., sez. III, 20 dicembre 2011, n.6681, esclude ogni intervento esecutivo, compreso quello amministrativo, nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere nei termini di cui alla norma sopra riportata.
L’altra, invece, costantemente ribadita dal TAR Lombardia, Milano ( da ultimo , sez. 1°, 27 aprile 2012, n.1243), ritiene che il giudizio di ottemperanza non possa ricondursi alle procedure esecutive previste dalla norma ( pignoramenti e prenotazioni a debito), così che, nelle ipotesi di titoli esecutivi in danno delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, è possibile un intervento per la soddisfazione del credito facendo ricorso all’istituto del ricorso per ottemperanza di cui all’art. 112 e ss. cpa".
IL TAR ritiene ammissibile il giudizio di ottemperanza e "nomina Commissario ad acta il Comandante la Regione Lazio della Guardia di Finanza, senza facoltà di delega, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente e non ancora versate, reperendo le necessarie somme anche attraverso la vendita di beni strumentali non essenziali alle finalità istituzionali della parte resistente, accendendo mutui e/o prestiti fiduciari".
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