In mancanza della dimostrazione della piena conoscenza, o conoscibilità, del provvedimento impugnato, il termine per impugnare decorre dalla data di completamento dei lavori
Anche questa questione è trattata dalla sentenza del TAR Veneto n. 1362 del 2012.
Scrive il TAR: "va ricordato l’esistenza di un costante orientamento giurisprudenziale che, in mancanza della dimostrazione della piena conoscenza, o conoscibilità, del provvedimento impugnato ha sancito come il termine per impugnare debba farsi decorrere dalla data di completamento dei lavori. In particolare si è affermato che…”il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata. L'onere di tempestiva impugnativa decorre, quindi, dalla conoscenza reale o presunta dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche, la quale viene ricondotta alla realizzazione del manufatto, cioè al momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito (Consiglio Stato sez. VI del 10 dicembre 2010 n. 8705)”.
Pertanto deve ritenersi infondata l’eccezione di tardività posta in essere dai controinteressati nella parte in cui ritengono che il termine per impugnare debba farsi decorrere dalla data di inizio dei lavori.
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