L’incidenza su una servitù di passaggio può configurare l’interesse del vicino a impugnare un permesso di costruire

20 Nov 2012
20 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1362 del 2012 tratta una serie di questioni che esamineremo in separti post.

Una prima questione riguarda un caso nel quale il  TAR riconosce l'interesse del vicino a impugnare un permesso di costruire: "va ricordato come l’interpretazione dell’art. 31 comma 9 della L. n. 1150/1942 abbia portato, di recente, al cristallizzarsi di due orientamenti di cui il primo ritiene sufficiente la nozione di “vicinitas” al fine di fondare l’interesse a ricorrere e, ciò, in contrasto a quell’ulteriore orientamento giurisprudenziale orientato a ritenere che la nozione di stabile collegamento territoriale, tra il ricorrente e la zona interessata, debba essere interpretata unitamente alla ricerca “di una lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell’istante quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato (Consiglio di Stato Sez. IV del 04/12/2007 n. 6157)”.
Nel caso di specie non solo risulta esistente il requisito della “vicinitas” tra i due fondi, ma ancor di più il ricorrente ha evidenziato il pregiudizio riconducibile al costante utilizzo, a far data dell’inizio dei lavori, dell’area di proprietà degli stessi ricorrenti sita in via Ancillotto.
Dall’esame degli atti in causa emerge, infatti, come i titolari del permesso di costruire di cui si controverte non abbiano dapprima realizzato – e poi utilizzato – il ponte carraio previsto in sostituzione di una passerella e, ciò, al fine di permettere il transito dei mezzi di cantiere da una diversa via di accesso.
E’ del tutto evidente come il mancato utilizzo di detta ultima opera, il continuo transito di detti mezzi su un area di proprietà dei ricorrenti, sia suscettibile di cagionare quella potenziale lesione riconducibile sia alla costituzione di una servitù di passaggio (laddove ne sia contestata l’esistenza) sia, ancora, di un aggravio della stessa servitù, laddove se ne accerti l’inesistenza in un diverso e separato giudizio.
Sul punto va inoltre rilevato come dalla documentazione allegata al ricorso, e inviata dal Sig. Pillon (attuale controinteressato) al Comune di Meolo, non risulta assolutamente comprovata l’esistenza di detta servitù, sussistendo una serie di elementi che dovranno, eventualmente, essere sottoposti al Giudice Ordinario al fine di instaurare un’azione di accertamento.
Ne consegue l’esistenza di una lesione, quanto meno potenziale e, ciò, anche considerando come una pur risalente decisione del Consiglio Stato (sez. V 22 settembre 1999 n. 1138) - e pur riferita ad una fattispecie parzialmente differente -, ha rilevato che…”sussiste l' interesse degli altri condomini ad impugnare la concessione edilizia rilasciata ad altro condomino e tale da alterare una preesistente servitù di passaggio a favore dei ricorrenti, a nulla rilevando la circostanza che la loro posizione sia compiutamente definita sul piano civilistico, o che l'impugnata concessione rechi la clausola, invero di stile, della salvezza dei diritti dei terzi, se le disposizioni dello strumento urbanistico prescrivano un determinato assetto per la viabilità anche per le strade private gravate di servitù”.

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