La comunicazione di avvio del procedimento deve garantire un’effettiva partecipazione dei soggetti interessati
Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 09 aprile 2013 n. 531, torna ad occuparsi della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/1990: “Sul punto va osservato che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza in un’ottica sostanzialista, non può essere ammessa un’eccessiva brevità del termine previsto per la presentazione di memorie, che non consenta di fatto un’effettiva partecipazione procedimentale, ed è sempre necessario che la comunicazione di avvio intervenga, e quindi sia portata a conoscenza degli interessati, con un congruo e ragionevole anticipo rispetto all'adozione del provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2008, n. 5172; Tar Campania, Napoli, .Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 15776; Tar Piemonte, Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 2567; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885; Tar Sardegna, Sez. II. 27 maggio 2005, n. 1272)”.
Nel caso di specie la Prefettura di Padova aveva comunicato all’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia l’avvo del procedimento di estinzione e di cancellazione dal registro delle persone giuridiche in data 12 maggio 2012 ed aveva disposto la sua estinzione già il 14 maggio 2012.
Dunque, alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che: “La violazione di tali principi, volti a rendere effettiva la partecipazione procedimentale, comporta l’annullamento del provvedimento di estinzione della personalità giuridica impugnato con il ricorso originario, perché è stato adottato senza valutare gli apporti dell’associazione interessata, che non è stata messa nelle condizioni di poter far valere gli elementi sopravvenuti i quali, a suo giudizio, hanno fatto venir meno le criticità inizialmente riscontrate”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!