L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7, l. n. 241 del 1990
Lo afferma il TAR Veneto nella sentenza n. 475 del 2013.
Scrive il TAR: "Sul punto deve considerarsi non superabile quanto sancito da quel costante orientamento giurisprudenziale - confermato da recenti pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV, 15-02-2013, n. 915) - in relazione al quale “l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l'abuso, di cui l'interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. III, n. 2799/2004)”.
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