La giurisdizione sul PAI spetta al TAR e non al Tribunale delle Acque Pubbliche
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 536 del 2013.
Scrive il TAR: "Per quanto riguarda l’impugnativa dell’art. 9 del Piano di Assetto idrogeologico del Territorio l’Amministrazione comunale eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rilevando come le controversie relative al Piano di Assetto idrogeologico sia competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
2. 1 L’eccezione è infondata.
2.2 Come ha dimostrato parte ricorrente l’area di cui si tratta è soggetta ad un “rischio franoso” e non idraulico, circostanza quest’ultima che consente di desumere l’inesistenza di un’incidenza diretta – o anche solo indiretta - della fattispecie di cui si tratta sulla materia delle acque pubbliche e, ciò, anche considerando la distanza tra l’area in questione e le acque pubbliche.
2.3 Sul punto va, infatti, richiamato, per considerarlo applicabile, quel costante orientamento giurisprudenziale che circoscrive la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, prevista dall'art. 143, comma 1, lett. a) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, a quei ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche o che, comunque, pur non costituendo esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque (per tutti si veda T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 07-08-2012, n. 768)".
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