I vizi di un titolo edilizio possono giustificare l’autotutela, ma non il diniego di proroga dei termini di ultimazione dei lavori per contrasto col PAI

03 Mag 2013
3 Maggio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 536 del 2013, già allegata al post che precede, esamina il caso di un diniego di proroga di un titolo edilizio, motivato con il contrasto col PAI.

Il diniego non è stato ritenuto legittimo, anche perchè già l'originario titolo edilizio era in contrasto col PAI.

Scrive il TAR: "6.3 Va, altresì, rilevato come l’istituto del provvedimento di proroga, così come disciplinato dall’art. 15 del Dpr. 380/2001, integra la fattispecie di un atto sfornito di una propria autonomia, per integrare - al contrario - quelle caratteristiche di un provvedimento che accede all’originaria concessione ed opera uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia del permesso di costruire (TAR Abruzzo – L’Aquila – n.
863/2008).
6.4 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato prevede, quale motivazione del diniego della proroga, l’affermazione circa il fatto che la zona interessata dall’intervento ricade all’interno della zona classificata quale frana attiva e, ciò, unitamente alla constatazione che “le lavorazioni per cui viene richiesta la proroga di Permesso di costruire non rientrano nella casistica di manutenzione dell’immobile” e, ancora, che “l’istituto della proroga del permesso di costruire non è applicabile in presenza di disciplina incompatibile con l’intervento assentito”.
6.5 Come è possibile constatare nessuna delle motivazioni sopra citate attiene alle caratteristiche del provvedimento di proroga del permesso di costruire, esorbitando dall’ambito di incidenza dello stesso, per comprendere argomentazioni suscettibili di inficiare la legittimità  dell’intero permesso di costruire e non della proroga all’esecuzione dei lavori.
6.6 Va, altresì, ricordato come l’ultimo comma dell’art. 15 sopra citato prevede la decadenza del permesso di costruire e, ciò, solo con riferimento all’entrata in vigore di previsioni urbanistiche, sopravvenute allo stesso titolo abilitativo, circostanza quest’ultima che pur menzionata nella motivazione del provvedimento impugnato, deve ritenersi del tutto inesistente nel caso di specie.
6.7 Deve, infatti, essere rilevato come l’amministrazione comunale aveva ritenuto di sospendere il permesso di costruire dopo aver rilevato che  l’intervento di cui si tratta ricadeva nel Piano di Assetto Idrogeologico per il territorio e, quindi, con riferimento ad una normativa che lungi dall’essere sopravvenuta era, al contrario, preesistente al permesso di costruire emanato nel corso del 2009.
7. Ne consegue come l’istituto del diniego della proroga sia stato posto in essere in circostanze eccedenti il naturale ambito di incidenza dell’art. 15 del Dpr 380/2001, circostanze che avrebbero suggerito l’adozione di ben altri istituti.
7.1 Sul punto deve ritenersi applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale che ritiene che i vizi di cui sarebbe affetta una concessione edilizia possono giustificare il ricorso all’autotutela, ma non il diniego di proroga dei termini per l’ultimazione e dei lavori, la cui adozione riposa su presupposti del tutto diversi (Cons. di stato Sez. V 30  Settembre 1998 n. 1354 e Tar Basilicata n. 299 del 10/05/2005).
8. Deve ritenersi, in ultimo, che l’esplicarsi degli eventi che hanno caratterizzata l’evoluzione dei lavori oggetto del permesso di costruire di cui si tratta avrebbe comunque suggerito l’adozione di una proroga e, ciò, considerando come il precedente provvedimento di sospensione dei lavori faceva anch’esso riferimento alle prescrizioni del Piano di Assetto del territorio e, in quanto tale, aveva di fatto influito sulla naturale esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire.
8.1 L’art. 15 copra citato prevede, è utile ricordarlo, quale presupposto per concedere la proroga il venire in essere di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, circostanze queste ultime che non possono non essere individuate nella situazione di incertezza conseguente al provvedimento di sospensione sopra ricordato e, ancora, nello stesso provvedimento di sospensione".

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