Quando è possibile la ratifica dell’atto amministrativo?
Premesso che la ratifica di un atto amministrativo è “una particolare ipotesi di convalida dell’atto annullabile, viziato dal vizio di incompetenza, diversamente dalla rinnovazione, presuppone la sussistenza di un provvedimento, sì viziato come detto (per incompetenza c.d. relativa), ma pur sempre valido ed efficace; la ratifica, come ogni forma di convalida, ha efficacia retroattiva, limitandosi a sanare il vizio di incompetenza (relativo) che inficia il provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, 27.04.2007, n. 2894), il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 593/2013 chiarisce che: “la ratifica di un atto amministrativo non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4419) in quanto l’interesse pubblico che lo sorregge è la perdurante persistenza di quello perseguito dall’atto da convalidare (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 7 settembre 2001, n. 771; Consiglio di Stato , Sez. VI, 24 settembre 1983, n. 683)”.
Con riferimento alla censura secondo cui gli atti di ratifica sarebbero illegittimo poiché la convalida non sarebbe ammessa in corso di causa, il Collegio afferma che: “L’assunto è privo di fondamento in quanto la facoltà di ratificare gli atti viziati da incompetenza in pendenza di giudizio sanandone l’illegittimità ex tunc è espressamente prevista dal legislatore con l’art. 6 della legge n. 249 del 1986, ed è giustificata dalla necessità di coniugare il doveroso ripristino della legalità dell’azione amministrativa, con i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità e buon andamento, nonché di economicità dei mezzi giuridici e processuali (cfr. Tar. Campania, Napoli, Sez. I, 11 luglio 2012, n. 3350)”.
Mentre, per quanto riguarda la possibilità di applicare la ratifica anche alle amministrazioni locali, statuisce che: “ La tesi secondo la quale la ratifica di cui all’art. 6 della legge n. 249 del 1968 non è applicabile ad amministrazioni diverse da quelle statali, enunciata nell’ambito del venticinquesimo motivo, va invece respinta perché, come chiarito dalla giurisprudenza, tale norma ha portata generale (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, 12 febbraio 1986, n. 83)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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