La risposta di cortesia può essere un atto non impugnabile
Le c.d. “risposte di cortesia” della Pubblica Amministrazione possono essere non suscettibili di impugnazione, in primo luogo se sono meramente confermative di circostanze passate, non comprendono alcun elemento innovativo e si limitano ad esporre quale sia lo stato giuridico del rapporto; in secondo luogo se dalle stesse non ne scaturisce nemmeno una rinnovata istruttoria o una riponderazione degli interessi.
A stabilire ciò è il Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 24 che ritorna sull’argomento già affrontato nella sentenza Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 826, ove si precisò che “Poiché la nota del presidente dell'A.R.S.S.A. con la quale è stata respinta la domanda del dipendente, di inquadramento nell'VIII qualifica funzionale, si risolve in una risposta di cortesia, volta a ribadire ad un soggetto dotato di specifica professionalità, su invito di quest'ultimo, le ragioni del diniego di reinquadramento già chiarite, nella loro essenza, all'interessato, tale atto, non avendo valenza autonomamente lesiva, non può considerarsi idoneo a riaprire il termine di legge, per l'impugnazione, ormai consumato.”. Nella motivazione della detta decisione, cui si fa rinvio, si ha cura di precisare, tra l’altro, che “Il diniego in realtà, non risulta conseguente ad alcuna rinnovata istruttoria, per la quale, del resto, neppure sussistevano i presupposti, dal momento che l'atto di diffida si era limitato a riprodurre, pedissequamente, l'elencazione delle mansioni già contenuta nella prima istanza, senza sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione alcun elemento nuovo.”
dott.sa Giada Scuccato
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