Il potere sanzionatorio previsto dall’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 ha portata generale

21 Gen 2013
21 Gennaio 2013

Il comma 2 dell'articolo 27 del D.P.R. 380 del 2001 stabilisce che: "Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi".

Tale disposizione, il cui coordinamento con gli articoli 31 e seguenti, è ancora tutto da chiarire, ha una evidente portata generale, che supera l'antica divisione tra abusi maggiori, soggetti a demolizione, e abusi minori (un tempo riferiti alle opere soggette ad autorizzazione edilizia), soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Per esempio, il TAR, nella sentenza n. 22 del 2013, già allegata al post che precede, ha ritenuto tale articolo applicabile al caso di un caminetto che viola le prescrizioni del regolamento comunale.

Scrive il TAR: "Sul punto deve ritenersi applicabile quanto sancito dall’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 laddove riconosce all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo storico-artistico e impone l'obbligo, per il dirigente competente, di adottare immediatamente provvedimenti definitivi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio realizzato, mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto vincolato dell'organo comunale, senza margini di discrezionalità, diretto a reprimere gli abusi edilizi accertati (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 05-04-2012, n. 1647)
3.1 Se, infatti, la presentazione di un’istanza, attiva un interesse pretensivo in relazione al quale sussiste discrezionalità dell’Amministrazione nel concludere o meno il procedimento, una volta che nel corso degli accertamenti posti in essere, emergano difformità o abusi, il disposto di cui all’ artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), impegna l'amministrazione competente ad avviare il procedimento di verifica della regolarità dei titoli abilitativi e/o della conformità dei manufatti realizzati ai progetti assentiti, e di conseguenza, ad adottare gli atti inibitori conseguenti all’esercizio di un’attività vincolata.
Solo nell’ipotesi in cui non emergano anomalie l’Amministrazione, non è tenuta ad adottare uno specifico atto o, al contrario, ad emanare un provvedimento di archiviazione (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 13 settembre 2012, n. 577 e T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 24 gennaio 2011, n. 693).
Nel caso di specie era stata proprio la Polizia Municipale di Padova che, nel corso del sopralluogo del 16/05/2009, aveva accertato la presenza “sul tetto di un comignolo in muratura a servizio di un caminetto a legna installato all’interno dell’appartamento della Sig.ra Caliceti. La distanza del comignolo dalla parete finestrata del sottotetto dell’esponente, oggetto di condono n. 7966/2004, risulta inferiore ai 10 metri previsti dal regolamento edilizio”.

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC