La realizzazione di un vano scale coperto esterno non costituisce un volume tecnico

22 Gen 2013
22 Gennaio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 11 del 2013 si occupa di un caso nel quale il ricorrente, avendo realizzato due scalette esterne per accedere alla sottostante cantina, aveva realizzato abusivamente a copertura degli accessi due strutture prefabbricate in coppi, munite di apertura laterale mediante serramenti in alluminio e il quale aveva respinto una domanda di sanatoria per esubero della volumetria assentibile.

Scrive il TAR: "Va in primo luogo esclusa la pretesa riconducibilitĂ  degli interventi eseguiti dal ricorrente ai cd. volumi tecnici, come tali esenti da titolo autorizzatorio.
Invero, sono comunemente identificati quali volumi tecnici unicamente i manufatti che sono strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici al servizio dell’edificio (impianto idrico, termico, televisivo, di parafulmini, di ventilazione), i quali, proprio per la suddetta funzione, non possono essere compresi, per esigenze funzionali, all’interno del corpo dell’edificio cui inseriscono: orbene, secondo un costante orientamento, i vani scale non costituiscono volumi tecnici, bensì volumi complementari a quelli dell’immobile adibito ad abitazione, né nel caso di specie è stata dimostrata la diversa funzione di contenimento di impianti tecnici; inoltre, va sottolineato come trattasi della copertura esterna, emergente dal terreno, dell’accesso alle scale.
Ne consegue che detto volume doveva essere considerato ai fini urbanistico-edilizi e quindi ai fini del computo della volumetria ammissibile all’interno dell’ambito di proprietà.
Ed è proprio con riguardo a tale profilo, evidenziato nel provvedimento impugnato, che la sanatoria non è stata concessa in ragione dell’accertato eccesso di volumetria, in osservanza del dettato di cui al’art. 39 n.t.a..
A tale riguardo va osservato come l’istruttoria compiuta dall’amministrazione sia stata eseguita in modo adeguato, essendo stata rilevata la dimensione e la funzione dei manufatti abusivamente realizzati in esubero rispetto alla volumetria già realizzata dal ricorrente.
In proposito va infatti evidenziato quanto rilevato nella scheda istruttoria (doc. 4 Comune), ove sono state esaurientemente descritte le caratteristiche strutturali e dimensionali dei due manufatti, posti a copertura dei due vani scale, nonché l’avvenuto superamento dei limiti di volumetria ammissibili per effetto di altre costruzioni realizzate nell’ambito di proprietà.
In merito ed a confutazione dell’obiezione della difesa ricorrente, che ha rilevato come sia stata citata da parte dell’amministrazione comunale documentazione attinente ad altra pratica edilizia (prot. n. 3456/1999, doc. n. 8 Comune), va osservato come tale documento n. 8 di parte resistente, sebbene riferito ad altra pratica, sia stato prodotto proprio a conferma dell’avvenuto superamento del volume consentito con riguardo ad altri precedenti interventi eseguiti nel medesimo ambito".

sentenza tar Veneto 11 del 2013

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