La “vicinitas” vista da lontano

30 Gen 2013
30 Gennaio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la nota sentenza n. 959 del 05.07.2012, dichiarava che la mera vicinitas non legittima ex se l’impugnazione del permesso di costruire del vicino-confinante, essendo ulteriormente necessaria una lesione, anche solo potenziale, di un interesse meritevole di tutela.

Recentemente anche il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 13.11.2012 n. 5715, ha ribadito ciò, sottolineando come la lesione deve essere seria fondata e non meramente pretestuosa o supposta: “La problematica relativa alla legittimazione dei vicini ad impugnare atti riguardanti il regime urbanistico- edilizio di aree confinanti è stata ed è tuttora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, sulla quale si è più volte soffermata significativamente anche la giurisprudenza di questa Sezione. Secondo un preciso orientamento la legittimazione ad impugnare va riconosciuta ai proprietari di fondi confinanti con l'area interessata ad un intervento edilizio in ragione della semplice " vicinitas ", trovandosi, il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale, giacché tale situazione vale a differenziare una posizione di interesse qualificato rispetto al "quisque de populo" (Cons Stato Sez. VI 26 luglio 2001 n.4123; idem 15 giugno 2010 n.3744; Cons. Stato Sez. V 7 maggio 2008 n.2086; Cons. Stato Sez. IV 17 settembre 2012 n.4926; idem 30 novembre 2009 n.7491; 16 marzo 2010 n. 1535; 20 maggio 2004 n. 3263). Questo arresto giurisprudenziale è stato per il vero più volte integrato e temperato da statuizioni che mettono la vicinitas in più stretta correlazione con la legitimatio ad causam intesa come l'interesse ad agire affermandosi che la legittimazione attiva sussiste ogni qual volta in il progettato intervento urbanistico-edilizio pur concernente un'area non di appartenenza del ricorrente, incida negativamente sul bene di proprietà o in godimento del vicino sì da comprometterne la fruizione o il valore. Così, si è detto, occorre che dall'approvazione e dall'esecuzione delle scelte urbanistiche derivi al ricorrente un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica (Cons. Stato Sez..IV 24 dicembre 2007 n.6619; 22 giugno 2006 n.3947; idem 10 giugno 2004 n.3755; 5 settembre 2003 n.4980; 9 novembre 2010 n. 8364). In tali sensi, questa Sezione pur non obliterando il principio della " vicinitas " tout court, ha avuto cura di sottolineare, ai fini del radicamento delle condizioni legittimanti l'azione, la necessità che per i vicini si verifichi uno specifico vulnus alla loro sfera giuridica sub specie della sussistenza di un detrimento economico- patrimoniale comunque derivante per il bene (in tal senso decisione n.8364/2010 già citata)”.

I Giudici di Palazzo Spada, d’altronde, avevano già enunciato in precedenza come: “Nelle controversie attinenti alla realizzazione di interventi che incidono sul territorio, se è vero che l'ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata, è anche vero che, in concreto, devono ritenersi titolati all'impugnativa solo i soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione dell'intervento controverso; il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale: una volta accertata la vicinitas, rappresentata dal collegamento territoriale, vanno valutate le implicazioni urbanistiche dell'intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con la zona interessata dall'intervento” (Cons. Stato, sez. IV, 17.09.2012, n. 4926).

In definitiva il Consiglio di Stato specifica che, per riconoscere la lesione affermata dal T:A.R. Veneto e determinante la legittimazione ad agire del vicino, l’intervento urbanistico-edilizio deve causare o una diminuzione economico-patrimoniale all’immobile del ricorrente oppure una lesione di valori afferenti la tutela ambientale.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS 5715 del 2012

CdS 4926 del 2012

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