Mancata corrispondenza del cronoprogramma all’offerta economica

31 Gen 2013
31 Gennaio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 28 gennaio 2013 n.95, si occupa della possibile discrasia tra il termine di ultimazione dei lavori contenuto nell’offerta economica (60 giorni) e quello previsto dal cronoprogramma allegato all’offerta medesima (90 giorni).

Premesso che il cronoprogramma attiene “direttamente all’offerta del concorrente la quale deve indicare alla stazione appaltante «in modo completo e dettagliato le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori oggetto di appalto» e che, pertanto, esso deve essere «congruente con il tempo di esecuzione offerto, con sequenza logica dei tempi e dei costi»” e che: “il cronoprogramma, come indicato dalla stessa legge di gara, costituirebbe infatti un documento essenziale dell’offerta, tanto che la sua omissione è presidiata dalla stessa legge di gara con la sanzione dell’esclusione, per cui dalla sua rilevata incongruenza deriverebbe un’indeterminatezza dell’offerta, tale da impedire alcuna aggiudicazione così come attribuzione di punteggio”, il T.A.R. Veneto non ritiene il suo contrasto con l’offerta economica una mera irregolarità formale sanabile nel corso della procedura concorsuale - in applicazione del principio comunitario di massima partecipazione e di prevalenza della sostanza sulla forma -, ma una “indeterminatezza dell’offerta” insanabile, comportante l’esclusione dalla gara ex art. 46, c. 1-bis D. Lgs. 163/2006, poiché: “la mancata corrispondenza del cronoprogramma all’offerta economica incide irrimediabilmente, rendendolo contraddittorio, su un elemento essenziale dell’offerta medesima (tempo di esecuzione dei lavori) che, proprio per tale natura, non è suscettibile di interventi manipolativi e di adattamento ex post, nel corso della procedura selettiva, volti alla ricerca della effettiva volontà contrattuale, risultando altrimenti violati la "par condicio" dei concorrenti, l'affidamento da essi posto nelle regole di gara per modulare l'offerta economica e le esigenze di trasparenza e certezza (con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente) delle gare pubbliche, a fronte delle quali risulta evidentemente recessivo il principio della conservazione delle offerte e della massima partecipazione alla gara (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592)”.

dott. Matteo Acquasaliente

 TAR Veneto 95 del 2013

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