Nuovi chiarimenti sulla responsabilità fiscale solidale nei contratti di appalto di opere e servizi

08 Mar 2013
8 Marzo 2013

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione operativa della norma introdotta dall’art.13-ter del D.L. n.83/12, che prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento all’Erario dell’Iva e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti dovute dal subappaltatore e l’applicazione di sanzioni in capo al committente che non ha effettuato i dovuti controlli (rilascio di autocertificazione o asseverazione) sulla regolarità dei versamenti fiscali dell’appaltatore e del subappaltatore. I principali dubbi risolti sono i seguenti:
- la norma va applicata esclusivamente in relazione alle fattispecie contrattuali ricadenti nei contratti di appalto di opere e di servizi ai sensi  ell’art.1655 del codice civile indipendentemente dal settore economico in cui operano le parti contraenti (non solo nel settore dell’edilizia);
- sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in commento gli appalti di fornitura di beni, i contratti d’opera, i contratti di trasporto, i contratti di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile;
- sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina le stazioni appaltanti, le persone fisiche prive di partita Iva e i condomìni;
- ricadono nell’applicazione della norma tutti i contratti di appalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 ovvero i contratti già in essere e rinnovati in data successiva al 12 agosto 2012.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n.2, 01/03/2013)

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