Le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura “antimafia”
Dal 14 febbraio 2013 sono in vigore le disposizioni integrative e correttive del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: da tale data la documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, da parte dei concessionari di opere pubbliche e da parte dei contraenti generali di cui all’art.76 del D.Lgs. n.163/06. Le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura antimafia, in quanto viene meno la loro competenza sulla materia. Le imprese che effettuavano la richiesta di tale documento alle Camere di Commercio competenti, pertanto, potranno sostituire il certificato antimafia con una autocertificazione ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/00 nei seguenti casi:
contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività alla P.A. competente;
attività provate sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR n.300/92.
(D.Lgs. n.218 del 15/11/2012, G.U. n.290 del 13/12/2012)
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