Prima di emanare un provvedimento il comune deve effettuare una istruttoria vera e seria (non basta richiamarsi a una CTU)
La sentenza del TAR Veneto n. 1109 del 2012 si occupa dell'istruttoria che deve essere svolta (ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90) al fine di emanare un provvedimento di repressione di un abuso edilizio.
Nel caso specifico, il Comune si era limitato (in particolare per quanto riguarda la individuazione di un elemento decisivo come la data di commissione di un abuso edilizio) a citare le risultanze di una CTU effettuata tra le parti nel corso di un giudizio civile (del quale, peraltro, era parte anche il Comune).
Il TAR ha ritenuto il provvedimento illegittimo.
Scrive il TAR: "Lo stesso considerevole lasso di tempo (circa nove anni dall’adozione della precedente ordinanza di riduzione in pristino) avrebbe dovuto determinare il Comune nello svolgimento di un’accurata attività ispettiva, diretta a verificare lo stato dei luoghi attualmente esistente, le eventuali “variazioni” rispetto alle verifiche poste in essere in occasione della prima ordinanza e, più in generale, al compimento di quella attività preparatoria e di supporto “fattuale e tecnico” che costituisce la condizione minima, ma anche indispensabile, per l’emanazione di un provvedimento così incisivo nella sfera dei ricorrenti, quale non può non essere qualificato un’ordinanza di demolizione.
Rispetto a dette attività risulta la più totale “assenza” di quanto effettivamente realizzato dall’Amministrazione comunale.
Il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere nell’ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti".
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012
Utilizzo di CTU in sede civile o le perizie in sede penale nel processo amministrativo –
La sentenza asserisce:
Al contrario di quanto sostenuto dall’appellante e dall’amministrazione comunale, infatti, da un canto la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha a più riprese affermato che “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata.” (ex multis, ancora di recente Consiglio Stato, sez. V, 19 gennaio 2009, n. 223).
Per altro verso, il detto principio (giustificato dal principio di economia dei mezzi probatori e nella salvaguardia del principio del libero convincimento giudiziale) è perfettamente simmetrico a quello espresso dal Giudice di legittimità civile (Cassazione civile, sez. II, 19 settembre 2000, n. 12422).
Faccio presente che la sentenza segnalata nel commento che precede è la n. 2847 del 2012.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!