Questione n.2 sul P.A.I. Isonzo-Bacchiglione: cosa sono le zone di attenzione e che disciplina hanno?

18 Mar 2013
18 Marzo 2013

Come si legge nella Relazione Tecnica che accompagna l’adozione del P.A.I., “Durante il lungo periodo intercorso tra l’adozione del Progetto di Piano (marzo 2004), la sua prima variante (giugno 2007) e la conclusione da parte delle Regioni delle Conferenze programmatiche (2010) si sono resi disponibili nuovi elementi conoscitivi circa le condizioni di criticità idraulica e geologica che insistono nei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione”.

Per poter rappresentare questi nuovi elementi nella cartografia del P.A.I. - ad integrazione delle perimetrazioni delle aree pericolose minuziosamente disciplinate e qualificate come P1, P2, P3, P4 - l’Autorità di Bacino ha stabilito di denominarle zone di attenzione.

Le fonti che hanno consentito un aggiornamento delle conoscenze relative al dissesto idraulico e geologico sono diverse:

1-      La prima è l’evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010 che ha fortemente colpito l’alta pianura dei bacini dell’Adige, del Brenta-Bacchiglione, Piave e Livenza. Nel corso della Conferenza Programmatica, convocata con DGR n. 3475 del 30/12/2010, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno inserire nella cartografia del P.A.I. le nuove aree a pericolosità idraulica e/o geologica evidenziate dal catastrofico evento. Purtroppo i tempi tecnici per attribuire un grado di pericolosità e un corrispondente rischio non c’erano, così si determinarono tali zone come di attenzione.

2-      La seconda è costituita dall’insieme di studi e ricerche elaborate nel corso del tempo. Ne sono un esempio l’insieme di provvedimenti assunti dal Comitato Istituzionale si sensi dell’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del progetto di Piano di Stralcio adottato nel  2004, con i quali sono state aggiornate le perimetrazioni presenti nel progetto stesso. Qualora fosse possibile, tali conoscenze sono state ricomprese nelle aree a pericolosità idraulica. Quando, invece, i tempi tecnici non hanno permesso questa qualificazione, tali aree sono state definite come zone di attenzione.

3-      La terza è rappresentata dalle indicazioni fornite dalla raccolta dati svolta dalle Amministrazioni Provinciali nell’ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali.

4-      La quarta è rappresentata dalle aree proposte dalla Autorità di Bacino stessa, che prevede un inserimento di nuove aree di attenzione a prescindere dalla qualificazione in termini di pericolosità.

Per suddette zone di attenzione, individuate nella cartografia con il colore beige, l’art. 5 delle NdA stabilisce che “In sede di attuazione delle previsione e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell’art. 8”. In quest’ultimo art. 8, si stabilisce che nelle zone di attenzione è vietato:

“a) eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua;

c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d) costruire, indurre e formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

Questa appena esaminata è la disciplina relativa alle singole concessioni o singoli interventi. Per quanto concerne la redazione degli strumenti urbanistici, invece, l’art. 5, comma 4 delle NdA stabilisce che “devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all’avvio della procedura di cui all’art. 6 (le procedure di aggiornamento e/o integrazioni del piano) per l’attribuzione ella classe di pericolosità”.

In chiusura appare interessate riportare quanto scritto nella Relazione Tecnica, ovvero:

“E’ da tenere inoltre presente che, laddove vi sia una sovrapposizione tra le aree a pericolosità idraulica moderata P1 con zone di attenzione idraulica, è stato scelto, in applicazione del principio di cautela, di dare priorità di rappresentazione alle zone di attenzione in quanto per esse l’attività di pianificazione necessita di opportuni approfondimenti i cui esiti non sono noti a priori”.

dott.sa Giada Scuccato

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC