Il requisito dell’affidabilità per il rilascio o il rinnova della licenza di porto di fucile
Dalla lettura combinata dell’art. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 emerge che la licenza di porto di fucile per uso di caccia può essere revocata, qualora l’Amministrazione, attraverso una valutazione discrezionale, reputi il cacciatore carente di affidabilità e propenso all’abuso delle armi.
Questo tipo di ragionamenti ha spinto il Questore di Vicenza a respingere la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia quando il richiedente è stato ritenuto privo di sufficienti garanzie di sicura affidabilità e dei requisiti di buona condotta. Il cacciatore ha formulato ricorso davanti al T.A.R. Veneto, sez. III, il quale, con la sentenza del 04 marzo 2013, n. 329 ha respinto il ricorso sostenendo che: “il giudizio di non affidabilità, non deve necessariamente basarsi solo sull'accertamento di condanne penali o sulla mancanza dei requisiti psicofisici da un punto di vista sanitario, ma può essere anche di carattere prognostico e indiziario, fondato sulla complessiva condotta di vita tenuta dall’interessato, e non richiede un grado di accertamento equivalente a quello svolto in sede penale. Ne discende che, anche dopo il rilascio delle autorizzazioni, ogni qual volta l'Autorità ritenga che il soggetto titolare di porto d'armi non dia sufficiente garanzia di piena affidabilità circa il corretto uso delle armi, è tenuta ad intervenire revocando i provvedimenti autorizzatori.”. Nel caso di specie, il ricorrente già nel 2002 è stato destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni per omessa custodia, che è stato successivamente revocato, e che è stato successivamente per due volte deferito alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia ed ingiuria il 30 aprile 2005, e il 1 febbraio 2006. Negli anni successivi ha pronunciato, in presenza di terzi, ingiurie e minacce di morte verso la propria ex compagna. Cosi il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia tenuto giustamente conto di “episodi che denotano tratti di aggressività e la mancanza di autocontrollo, abbia congruamente ritenuto siano venute meno sufficienti garanzie circa la persistenza dei requisiti necessari per il possesso del porto di fucile”.
Agli stessi ragionamenti si è affidato il Prefetto di Venezia quando ha emesso il provvedimento di divieto di detenere armi e materie esplodenti, sulla cui legittimità si è espresso il T.A.R. Veneto, sez. III, il 4 marzo 2013, n. 339. Il provvedimento impugnato nel ricorso motivava la non affidabilità del cacciatore con episodi di violenza domestica e di propositi di suicidio. Anche in questa sede il ricorso è stato respinto, qualificando tale inibizione come corretta e sufficientemente motivata.
Per ultimo, è necessario ricordare la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, 4 marzo 2013, n. 341, la quale rigettava l’impugnazione dei provvedimenti emessi dal Questore della Provincia di Rovigo con i quali si decretava la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e il divieto di detenere armi e munizioni. Tali provvedimenti sono giustificati dalla inaffidabilità del ricorrente in conseguenza alle minacce impartite verso i parenti, seguite da querela, e da alcune circostanze che avrebbero fatto pensare ad una ipotesi di suicidio.
Si conclude quindi, che il requisito dell’affidabilità richiesto agli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 per detenere un'arma ed essere titolare di licenza di porto d’armi deve necessariamente fondarsi su circostanze tali da non mettere in dubbio la stabilità mentale del soggetto, la scarsa diligenza o la scarsa prudenza dello stesso od il venir meno della sicurezza pubblica. Non sono parimenti giustificabili (e sul punto la giurisprudenza è fortunatamente copiosa e definita) i provvedimenti di diniego o ritiro delle licenze in materia di armi basati su giudizi che non attengano al rischio di abuso delle stesse, come, ad esempio, la guida in stato di ebrezza.
dott.sa Giada Scuccato
ciao, l’ultima frase è incompleta!
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