Se l’area è in parte demaniale, il consenso dell’ente gestore (Consorzio di Bonifica) non basta affinchè il Comune adotti un piano attuativo
Lo chiarisce la sentenza del TAR Veneto n. 410 del 2013.
Scrive il TAR: "il motivo fondamentale in base al quale è stata negata l’adozione del Piano da parte della Giunta Comunale, è costituito dall’assenza di titolarità in capo alla società ricorrente dell’intera area oggetto del Piano. E’ pacifico, infatti, che all’interno dell’area della lottizzazione vi siano 383 mq. (secondo la ricorrente) o 450 mq. (secondo il Comune) di proprietà demaniale, costituita da uno scolo delle acque lungo la via Chiaviche. Tale mancanza di titolarità non è superabile con lo strumento di cui all’art. 20, 6° comma, LR 11/2004, che prevede l’espropriazione degli eventuali proprietari dissenzienti, non essendo i beni demaniali espropriabili. La società Elena non ha però invocato lo strumento dell’espropriazione, ma si è invece procurata il consenso dell’ente gestore di tale area, ovvero il Consorzio di Bonifica Padana Polesana, per “tombinare” tale area e destinarla a parcheggio. Il Comune ha ritenuto tale soluzione non sufficiente ad integrare il requisito della titolarità dell’area, necessario al fine di attuare una
trasformazione urbanistica. Tale posizione del Comune è pienamente condivisibile, in quanto il requisito della proprietà dell’area da parte del lottizzante non è surrogabile con un nulla osta o un permesso attributivo di una disponibilità pur sempre precaria della stessa. Ebbene, nel caso di
specie, tale area, oggi occupata da un canale di scolo, dovrebbe essere, previa copertura con apposite griglie, destinata a parcheggio, ed è evidente che nell’ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo, l’ente proprietario o l’ente gestore ne rivendicasse la disponibilità e tale concessione in uso dovesse venire meno, si verificherebbe un’incongruità a livello urbanistico alla quale il Comune dovrebbe porre rimedio con oneri a proprio carico. Conseguentemente, appare legittima la decisione del Comune di ritenere non sufficiente, ai fini di tale trasformazione urbanistica, una semplice concessione in uso dell’area demaniale interessata dall’intervento".
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