Niente risarcimento danni al confinante se la DIA è illegittima solo perchè firmata da un geometra

27 Mar 2013
27 Marzo 2013

La vicenda decisa dalla sentenza che si annota (Consiglio di Stato, sez. IV, 14.03.2013, n. 1526) prende le mosse da un esposto depositato in Comune da una signora che, vedendo sorgere vicino alla sua proprietà cinque villette a schiera da un alto e la ristrutturazione di un edificio dall’altro, sollecita l’Ente a intervenire per far togliere le opere costruite con due d.i.a. presentate nel 2005.

L’Amministrazione comunale tace e le opere vengono realizzate. L’esponente adisce al T.a.r. con un unico ricorso per fare annullare i provvedimenti taciti formatisi sulle presentate d.i.a., fare declarare l’illegittimità del silenzio inadempimento e per chiedere il risarcimento dei danni.

Il T.a.r. per la Lombardia non entra nel merito della questione perché con una pronuncia di rito dichiara inammissibile il ricorso.

La cittadina impugna la sentenza al Consiglio di Stato che, invece, ritiene il ricorso ammissibile ed entra così nel concreto della questione.

Tra i vari aspetti trattati dalla decisione è interessante quello relativo alla eccepita illegittimità della d.i.a. relativa alla costruzione delle cinque villette a schiera perché il progetto delle stesse era stato redatto da un geometra.

Il Collegio riconosce che il geometra può progettare opere edilizie con impiego di cemento armato ma con dei limiti. Infatti, non può firmare progetti contenenti opere che, in relazione alla loro destinazione, possono comportare pericolo per l’incolumità delle persone. Ciò, ad esempio, si può riscontrare per le costruzioni destinate a civile abitazione e progettate su più piani che sono da ritenersi riservate agli ingegneri e agli architetti.

Con tale motivo i giudici hanno ritenuto illegittima la d.i.a presentata dal geometra per la costruzione delle cinque villette essendo, questo, un intervento edilizio non di modesta dimensione e quindi precluso al suddetto professionista.

Nonostante la dichiarata illegittimità, il Consiglio di Stato non accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica (ex art. 2058, comma 1, c.c.) – ossia la demolizione dell’immobile perché in contrasto con la normativa – ritenendo tale “sanzione” eccessivamente sproporzionata per una d.i.a. che ha come unico vizio il fatto di contenere un progetto predisposto da parte di un geometra anziché da un ingegnere.

Altresì ritiene infondata la domanda di risarcimento per equivalente (ex art. 2058, comma 2, c.c.) perché nel caso specifico il fatto che il progetto fosse stato redatto dal tecnico sbagliato non è emerso alcun danno…ossia le villette non sono cadute!

Quindi, il fatto che il progetto non sia stato redatto da un tecnico abilitato non comporta, ipso facto, un danno al confinante se non contiene vizi progettuali - poi tradottisi in carenze strutturali della costruzione realizzata - pregiudizievoli per la pubblica incolumità.

di Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

cds 1526.2013

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