Il nuovo reato cd. di peculato per distrazione (art. 314-bis c.p.) non interferisce con il reato di peculato (art. 314 c.p.)
La Corte di cassazione penale, in tema di delitti contro la P.A., ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis c.p., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l’ambito applicativo del delitto di peculato (art. 314 c.p.) dall’introduzione della nuova fattispecie di reato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Occorre sempre che ci sia dolo mi pareva diceva un Avvocato.
Il dolo, in questo contesto, implica che l’autore della condotta abbia agito con la volontà e la consapevolezza di destinare i beni pubblici a un uso diverso da quello previsto dalla legge o dalle finalità per cui erano stati destinati. In altre parole, non basta che il bene venga utilizzato impropriamente, ma è necessario che chi compie l’atto abbia intenzionalmente deviato il bene dal suo scopo legittimo, consapevole della propria azione.
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