In alcuni casi, sull’istanza del privato di revoca del divieto di detenzione armi si forma il silenzio-inadempimento
Il TAR Sardegna ha affermato che l’art. 39 TULPS, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto di detenzione armi che il Prefetto può imporre.
Essendo tuttavia la valutazione diacronicamente ancorata al momento della sua emanazione, deve ritenersi che ragioni di giustizia impongano all’Autorità di P.S. di attivare, a fronte della specifica istanza dell’interessato, che prospetti la sopravvenienza di fatti nuovi ovvero il decorso di un termine ragionevole, un procedimento di riesame laddove si verifichi un mutamento fattuale tale da poter fare ritenere in astratto superati i rilievi ostativi posti illo tempore alla base del provvedimento lesivo, dovendo la P.A. farsi carico di una nuova valutazione, che va filtrata alla luce del comportamento successivamente tenuto dall’istante, della sua complessiva personalità e di ogni altro elemento utile in funzione del rinnovato giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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